Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/09/2020, n. 18479

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/09/2020, n. 18479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18479
Data del deposito : 4 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2340-2016 proposto da: T S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 23, presso lo studio dell'avvocato R F, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

B P S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.FAA

BRUNO

4 (TEL 0637353558), presso lo studio dell'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato G N;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4340/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2015;
Ric. 2016 n. 2340 sez. 52 - ud.20/01/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2020 dal Consigliere Dott. L V;

FATTI DI CAUSA

1. La Trevi S.r.l. otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano nei confronti della B P S.r.l. per il pagamento della somma di euro 10.985,30 quale saldo del prezzo di vendita di 50 tonnellate di carne congelata, ancora non corrisposto sulla fattura numero 88 del 29 ottobre 2004. 1.1 La B P proponeva opposizione, precisando di aver acquistato dalla Trevi, oltre le 50 tonnellate di merce di cui alla fattura del decreto ingiuntivo anche un altro quantitativo di merce non sdoganata in dollari usa per cui era stata emessa la fattura numero 91 del 5 novembre 2004 da saldare contro documenti, stante tale clausola la Trevi avrebbe dovuto pagare alla propria venditrice il prezzo onde ottenere la documentazione necessaria da consegnare poi alla B P la quale a quel punto avrebbe dovuto saldare il prezzo. La Trevi non aveva rispettato gli impegni e il prezzo era stato pagato direttamente dalla B P, con spese a proprio carico per oneri di sosta ai magazzini di Genova, sicché quest'ultima aveva emesso due note di addebito in data 10 febbraio 2005, respinte dalla Trevi, e aveva poi trattenuto sulla fattura n. 88 la somma di euro 10.985,30 oggetto del decreto ingiuntivo. In definitiva la B P, avanzando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ed assumendo la responsabilità extracontrattuale della Trevi per il discredito commerciale subito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna al pagamento della somma di euro 10.985,30, nonché di euro 5000 ex articolo 2043 c.c. Ric. 2016 n. 2340 sez. S2 - ud.20/01/2020 2. Il Tribunale di Milano, espletata l'istruttoria, rigettava l'opposizione ritenendo che nessun inadempimento poteva essere addebitato all'opposta. Infatti, trattandosi di consegna contro documenti, era onere dell'acquirente importatrice B P di provvedere al pagamento del carico una volta ricevuto l'avviso dell'arrivo della merce al porto di destinazione.

3. La B P proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d'Appello di Milano accoglieva in parte l'impugnazione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava la Trevi al pagamento della somma di euro 10.985 in favore della B P S.r.l., confermando nella restante parte la sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'Appello riteneva che la controversia avesse ad oggetto due distinti rapporti, il primo, derivante da un contratto relativo alla vendita di 50 tonnellate di carne parzialmente non saldato per l'importo monitoriamente azionato e, il secondo, relativo ad un quantitativo di carne proveniente dal Brasile venduta dalla Trevi contro documenti di cui alla fattura numero 91 del 2004. 4.1 Sull'asserito inadempimento di tale secondo contratto la B P pretendeva la compensazione mediante decurtazione della somma di euro 10.090 985 dal prezzo da pagare in relazione al primo. La Corte d'Appello evidenziava che, con riguardo al primo contratto, la prestazione era stata puntualmente eseguita e l'eccezione di inadempimento sollevata riguardo al secondo contratto non era idonea a paralizzare la pretesa monitoria ex articolo 1460 c.c. dal momento che si riferiva ad un titolo diverso, sicchè, avendo la B P di sua iniziativa effettuato una compensazione del proprio debito con un credito negato dalla controparte il residuo prezzo richiesto dalla Trevi con l'ingiunzione doveva ritenersi dovuto Ric. 2016 n. 2340 sez. 52 - ud.20/01/2020 con conferma della sentenza impugnata in punto di rigetto dell'opposizione. Rimaneva tuttavia la controversia introdotta dalla B P con riferimento al secondo contratto, per la quale vi era domanda riconvenzionale intesa al pagamento della somma di euro 10.985 a titolo di danni derivanti dall'inadempimento. Secondo la B P, poiché la vendita era cash against documents essa, quale acquirente, era tenuta al pagamento del prezzo solo al momento della disponibilità dei titoli rappresentativi della merce resa possibile dalla venditrice. Poiché la Trevi non aveva adempiuto alla sua obbligazione, non avendo corrisposto il prezzo alla originaria venditrice brasiliana, se non dopo il versamento da parte di B P, per sua colpa era trascorso notevole tempo tra l'arrivo della merce in porto e l'effettiva consegna della stessa e conseguentemente le spese di sosta determinate da inadempimento dell'appellata dovevano addossarsi a quest'ultima.

4.2 Secondo la Corte d'Appello emergeva che si trattava di una vendita contro documenti per cui ex articolo 1528 c.c. il pagamento del prezzo andava effettuato nel momento della consegna dei documenti da parte del venditore. Risultava dagli atti che il pagamento del prezzo mediante bonifico bancario era avvenuto da parte della B P anteriormente alla consegna dei documenti in data 21 dicembre 2014. La teste Sala aveva confermato tale circostanza così come il legale rappresentante dell'appellata in sede di interrogatorio formale. Pertanto, stante l'obbligo della Trevi di mettere a disposizione delta B P i documenti dietro il pagamento del prezzo, tale obbligo non era stato assolto per tempo secondo le clausole contrattuali, e le spese di sosta della merce erano imputabili alla Trevi a titolo risarcitorio, sussistendo il nesso di causalità con il suo ritardo operativo. Dunque, il rimborso delle spese richieste dalla B P Ric. 2016 n. 2340 sez. S2 - ud.20/01/2020 doveva essere riferito a titolo di danno alla ritardata e non puntuale prestazione della controparte. In conclusione, veniva riconosciuta la somma di euro 10.985,30 alla B P a titolo di risarcimento danni per inadempimento.
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