Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2022, n. 11832
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17408/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;- ricorrente -Contro W R, elett.te domiciliato in Merano, alla via Cassa di Risparmio n. 6, presso lo studio dell'avv. H G, da cui è rapp.to e difeso come da procura speciale a margine del controricorso;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 18/1/18 della Commissione Tributaria di H grado di Bolzano, depositata in data 26/3/2018, non notificata;udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 1/2/2022;lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C , motivate nel senso del rigetto del ricorso;FATTI DI CAUSA 1. con sentenza n. 18/1/18, depositata in data 26 marzo 2018, non notificata, la Commissione Tributaria di II grado di Bolzano accoglieva l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 40/1/17 della Commissione Tributaria di I grado di Bolzano, con condanna al pagamento delle spese di lite;2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa ad imposta di successione, che era stata preceduta da un avviso di liquidazione del 5.2.2015 non impugnato;entrambi gli atti erano stati notificati al chiamato all'eredità che aveva effettuato la dichiarazione di successione in data 10.10.2014 e rinunciato all'eredità in data 6.6.2015. 3. La Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso, sul presupposto che l'avviso di accertamento fosse divenuto definitivo perché non impugnato;4. la Commissione tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente, rilevando che la rinuncia all'eredità, avendo valore retroattivo, aveva fatto venire meno lo stesso presupposto del tributo, con conseguente inefficacia degli atti tributari;5. avverso la sentenza di appello l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 1 giugno 2018, affidato ad un unico motivo;il contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 31 del d.lgs. 346/90, dei principi generali in materia di successioni, dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/92, dell'art. 521 c.c. ed dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione che aveva preceduto la cartella impugnata aveva reso definitiva la pretesa, con conseguente inefficacia della successiva rinuncia. 2. Il ricorso non merita accoglimento. Questione controversa è la persistenza della qualità di soggetto passivo dell'imposta di successione del chiamato all'eredità che, a seguito della notifica del relativo avviso di liquidazione, divenuto definitivo per mancata impugnazione, rinunci all'eredità.
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