Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2005, n. 9291

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I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal regolamento CE n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato nel quale da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio della Comunità, in funzione di una "quantità globale garantita" suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione, ai singoli produttori, di quote - cosiddetti quantitativi individuali di riferimento - il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il pagamento di una somma di danaro), appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo non aventi natura sanzionatoria, cosi' come ha stabilito la Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (già art. 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo. Nè detta conclusione è infirmata dallo "ius superveniens" di cui all'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), il quale dispone che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Questa norma, infatti, non detta una disciplina immediata e diretta della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto di diritto materiale implicito, perchè, richiamando la legge in materia di sanzioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva a questi ultimi della natura sanzionatoria che, in precedenza, doveva ai medesimi negarsi: tale disposizione, pertanto, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non può che disporre per l'avvenire, sicchè risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a rimanere estranei all'area del potere punitivo dell'amministrazione competente, come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2005, n. 9291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9291
Data del deposito : 5 maggio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C G, LORENZO &
VACCARO IVANA AZIENDA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 62, presso l'avv.

ANTONELLI CAMPOSARCUNO

Paolo, che unitamente all'avv. B C e all'avv. A E la rappresentano e difendono in virtù procura in margine al ricorso;



- ricorrente -


contro
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (qual successore ex lege dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, pressa l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e
sul ricorso proposto da:
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - (qual successore ex lege dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;

- ricorrente incidentale -
contro
C G, LORENZO &
VACCARO IVANA AZIENDA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 62, presso l'avv.

ANTONELLI CAMPOSARCUNO

Paolo, che unitamente all'avv. Carlo BEDONI e all'avv. A E la rappresentano e difendono in virtù di procura in margine al ricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1310/00, pubblicata il 13 luglio 2000;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/05 dal Dott. Giuseppe Marziale;

Uditi, per le parti, l'avvocato Antonelli e gli avvocati dello Stato Favara, Varrone e Marchini;

Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott

DELLI PRISCOLI

Mario, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, previa riunione dei due ricorsi, e per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 - Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Verona, il signor Giovanni Coato, quale legale rappresentante della "Azienda Agricola Coato Giovanni, Coato Lorenzo e Vaccaro Ivana" (in seguito "Azienda agricola") conveniva in giudizio innanzi a detto Tribunale, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. (d'ora innanzi: AIMA), alla quale subentrerà in corso di causa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - A.G.E.A. (d'ora innanzi: AGEA), proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso l'atto con il quale la convenuta
aveva determinato, e quindi intimato, il pagamento dei diritti di prelievo supplementare dovuti per aver effettuato nelle annate 1995- 96 e 1996-97 consegne di latte vaccino eccedenti le quote assegnate. L'opponente non contestava di aver commercializzato quantitativi di latte superiori a quelli attribuiti, ma deduceva che il suo comportamento era stato pienamente legittimo in quanto quantitativi individuali di riferimento, sui quali erano state calcolate le eccedenze, erano stati resi noti, per la prima volta, solo nel 1999. Quest'ultima replicava eccependo, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
1.1 - Il Tribunale, senza pronunciarsi sulla questione di giurisdizione, dichiarava il ricorso inammissibile, sul rilievo che diritti di prelievo supplementare non avevano natura sanzionatoria e che, pertanto, l'opposizione contemplata dall'art. 22, legge 689/81 non era nella specie esperibile.
1.2 - L'Azienda agricola chiedeva la cassazione di tale sentenza con un unico motivo di ricorso. L'AGEA resisteva e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, censurando la sentenza impugnata per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'Azienda agricola si opponeva all'accoglimento di quest'ultimo gravame con controricorso depositato ai sensi dell'art. 371, quarto comma, c.p.c.. 2 - Questa Corte, con ordinanza del 20 marzo 2002, n. 4032 rimetteva alla Corte di Giustizia CE l'esame della questione pregiudiziale riguardante l'accertamento della natura dei diritti di prelievo supplementare posti a carico dei produttori di latte vaccino da parte della normativa comunitaria. Il giudizio era conseguentemente sospeso.
Avendo successivamente la Corte adita chiarito il proprio orientamento su tale specifica questione con due diverse sentenze depositate il 25 marzo 2004, pronunciate, rispettivamente, nelle cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00 e nelle cause da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, da C-497 a C-499, la procedura pregiudiziale veniva abbandonata e quindi cancellata dal ruolo.
La causa è stata nuovamente trattata all'udienza del 24 febbraio 2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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