Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22326
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Testo completo
seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto sollevato da: GUP TRIBUNALE CAGLIARInei procedimento a carico di: IR RI nato a [...] il [...] con l'ordinanza del 11/01/2023 del GUP del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che conclude chiedendo che la Corte risolvendo il conflitto dichiari la competenza del G.U.P. del Tribunale di Cagliari. Dato atto dell'assenza del difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare dell'Il gennaio 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati SI PA, DE RO GI, SI LA, NA AU, RA MO, RA LV, IR RI e NI OR GE.
1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che le difese di SI PA, DE RO GI, SI LA, NA AU, RA MO e RA LV, nel sollecitare il rinvio pregiudiziale, hanno dubitato della competenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari poiché il più grave reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B, B.2, B.3, B.4), non sarebbe sussistente, essendo al più ipotizzabile il reato di cui all'art. 416 cod. pen., per il quale sarebbe competente l'autorità giudiziaria di Siena in ragione del fatto che l'accordo è stata concluso in quel circondario, e che, comunque, il più grave delitto associativo di narcotraffico risulterebbe commesso nel distretto di Firenze, sicché sarebbe competente il giudice distrettuale di quella località.
1.2. Per parte loro, i difensori degli imputati IR RI e NI OR GE contestano la competenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari in relazione ai reati rispettivamente contestati ai suddetti imputati, poiché tali reati (detenzione e ricettazione di armi) non sono collegati al reato associativo e sono, invece, commessi, per il primo, nel circondario di Siena, e, per il secondo, in luogo imprecisato.
2. Il giudice rimettente ha ritenuto che la questione di competenza non fosse manifestamente infondata, essendo plausibile la prospettazione difensiva secondo la quale il programma criminoso dell'associazione contestata ai capi A) e B) si sia sviluppato essenzialmente nella penisola e non prevalentemente in Sardegna, tenuto conto della localizzazione delle principali coltivazioni di cannabis, del luogo di domicilio dei fratelli SI, dello spostamento dei principali protagonisti nella penisola per l'attuazione del programma criminoso, interrotto dalla polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro delle coltivazioni e all'arresto di alcuni indagati.
2.1. Il giudice ha poi soggiunto che, per contro, appaiono fondate anche le argomentazioni del pubblico ministero, che ritiene che la competenza si radichi nel distretto di Cagliari, in quanto l'accordo criminoso è stato stipulato in Sardegna da soggetti residenti nella regione, anche attraverso il reperimento dei semi dello stupefacente e dei finanziamenti per l'attività di coltivazione, delle dichiarazioni dì LA NI sugli accordi, della destinazione alla Sardegna del frutto dell'attività di coltivazione degli stupefacenti e della prosecuzione della progettualità criminosa anche successivamente all'arresto di alcuni indagati.
3. Fissata la trattazione camerale partecipata per l'udienza del'11 aprile 2023, veniva separata la posizione di IR RI per omesso avviso al difensore. Il procedimento proseguiva nei confronti degli imputati SI PA, DE RO GI, SI LA, NA AU, RA MO, RA LV e NI OR GE e veniva definito con sentenza pronunciata in data 11 aprile 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza concernente IR RI è ammissibile;
la competenza territoriale deve essere statuita in favore del Tribunale di Siena, come in appresso meglio precisato.
2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo di tipo preventivo che si aggiunge, agli ordinari strumenti di impugnazione, nel sistema della definizione della