Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2023, n. 25543

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Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. ("ratione temporis" vigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2023, n. 25543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25543
Data del deposito : 31 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 14767/2019 Numero sezionale 1660/2023 Numero di raccolta generale 25543/2023 Data pubblicazione 31/08/2023 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli Ill.mi Magistrati Oggetto: compensi professionali Pasquale D'Ascola - Presidente - G T - Consigliere - R.G.N. 14767/2019 G F - Consigliere Rel.- C.C. – 3.5.2023. M C - Consigliere - R G - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14767/2019 R.G. proposto da MIXAGE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G M, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso l'avv. A C. – RICORRENTE–

contro

FURIASSI ANNAMARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Armida Urbinati, con domicilio in Riccione, Viale Ceccarini n. 167. -CONTRORICORRENTE- avverso l'ordinanza del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 5.3.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.5.2023 dal Consigliere G F. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C M, che ha chiesto di accogliere il ricorso. Numero registro generale 14767/2019 Numero sezionale 1660/2023 Numero di raccolta generale 25543/2023 Data pubblicazione 31/08/2023 FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 5.3.2019, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dalla società ricorrente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. F per il pagamento di compensi professionali. Il giudice di merito, rilevato che il compenso riguardava anche attività stragiudiziali non funzionali alla difesa in giudizio, svolte nei confronti di parti diverse, ha ritenuto che l'opposizione fosse sottoposta al rito ordinario e andasse proposta con citazione da notificare entro il termine perentorio dell'art. 641 c.p.c.;
che, avendo la Mixage proposto ricorso, era necessario che l'atto fosse notificato (non solo depositato), nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica dell'ingiunzione (avvenuta il 31.8.2018), evenienza che non si era verificata, poiché detta notifica era avvenuta il 4.12.2018, oltre il termine di legge. La cassazione dell'ordinanza è chiesta dalla Mixage s.r.l. sulla base di un unico motivo di ricorso. L'avv. Annamaria F ha proposto controricorso. Le pari hanno depositato memorie illustrative. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 12456/2020 ed è stata decisa nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 4, D.LGS. 150/2011, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, sostenendo che, pur a voler ritenere che la causa di opposizione dovesse proporsi con citazione, l'errore in cui era incorsa l'opponente doveva ritenersi irrilevante, poiché l'art. 4, comma 2 di 12 Numero registro generale 14767/2019 Numero sezionale 1660/2023 Numero di raccolta generale 25543/2023 Data pubblicazione 31/08/2023 quinto, D.LGS. 150/2011 prevede che, in caso di errore sul rito, restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti argomentazioni, diverse da quelle prospettate dalla ricorrente, potendo questa Corte accogliere l'impugnazione per ragioni non dedotte, sempre che la pronuncia di legittimità si fondi – come nel caso di specie - sui medesimi fatti prospettati dalle parti e con il limite che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione d'una eccezione in senso stretto (Cass. s.u. 19704/2015 in motivazione;
Cass. 18775/2017;
Cass. 26991/2021;
Cass. s.u. 28975/2022).

1.1. La domanda di pagamento del compenso, proposta in via monitoria, riguardava sia prestazioni giudiziali civili che attività stragiudiziali non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio, perché espletate in favore di parti diverse da quelle difese nel processo. Sia nel regime precedente all'introduzione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, si è ritenuto applicabile in tal caso non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione (Cass. 1422/1973;
Cass. 2062/1970;
Cass. 1957/1994;
Cass. 10823/1994;
Cass. 3709/1995;
Cass. 3772/1996;
Cass. 2020/1998;
Cass. 9150/1999;
Cass. 5700/2011;
Cass. 20293/2004;
Cass. 20269/2014;
Cass. 19025/2016). Ai sensi della generale previsione dell'art. 645 c.p.c., il giudizio di opposizione è – quindi - introdotto con citazione (che deve avere tutti i requisiti prescritti dall'art. 163 c.p.c.: Cass. 22528/2006;
Cass. 6017/2003) e il processo si svolge poi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito. 3 di 12 Numero registro generale 14767/2019 Numero sezionale 1660/2023 Numero di raccolta generale 25543/2023 Data pubblicazione 31/08/2023 1.2. Di recente le S.U., nell'escludere che la sanatoria prevista dall'art. 4, comma quinto, d.lgs. 150/2011 abbia portata generale (nel senso che essa è applicabile solo se la controversia è stata promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal decreto sulla semplificazione dei riti civili e che la parte avrebbe dovuto obbligatoriamente osservare), hanno ribadito che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.;
Cass. s.u. 927/2023, Cass. s.u. 13620/2012;
Cass. s.u. 23675/2013). Se l'opposizione deve proporsi con ricorso (ad es. nelle cause di lavoro e in quelle locatizie), la citazione può produrre gli effetti del ricorso solo se depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale termine, sia stata semplicemente notificata (Corte cost. 45/2018;
Cass. 21671/2017;
Cass. 27343/2016;);
qualora la parte avrebbe dovuto notificare una citazione ed abbia invece depositato ricorso, viene in considerazione la data di notifica, che deve intervenire entro il termine dell'art. 641 c.p.c.,

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