Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/11/2020, n. 25897
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In tema di IVA, la concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal d.l. n. 347 del 2003, conv., con modif., in l. n. 39 del 2004, in riferimento ai principi di universalità oggettiva e di universalità soggettiva che la contrassegnano, comporta l'applicabilità, perché compatibile, dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'Agenzia delle entrate, in relazione ai crediti erariali vantati, anche a titolo di sanzioni derivanti dalla violazione di leggi tributarie commessa in data antecedente alla procedura, deve insinuarsi al passivo della procedura.
Sul provvedimento
Testo completo
La s.p.a. (---) e' stata posta in amministrazione straordinaria nel 2004, ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv., con modificazioni, con L. 18 febbraio 2004, n. 39.
Emerge dalla sentenza impugnata che il commissario straordinario presento' la dichiarazione iva Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ex articolo 74-bis nella quale evidenzio' il debito iva scaturente dalle operazioni compiute nella frazione di anno antecedente all'ammissione alla procedura. In esito all'esame della dichiarazione l'Agenzia delle entrate iscrisse a ruolo, in relazione all'anno d'imposta 2004, l'importo dovuto a titolo di iva, sanzioni e interessi e, in relazione al 2005, l'importo dovuto a titolo di sanzioni e di interessi.
Il commissario straordinario impugno' le relative cartelle, ottenendo soltanto l'annullamento di quella relativa al 2004 limitatamente ai versamenti che risultavano, invece, eseguiti.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, invece, ha dichiarato la nullita' delle iscrizioni a ruolo da cui sono scaturite entrambe le cartelle e ha riconosciuto il credito d'imposta maturato nel mese di dicembre 2004, che ha ritenuto correttamente utilizzato nel 2005. A sostegno della decisione ha ritenuto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 74-bis si applichi anche alle imprese in amministrazione straordinaria, sicche' la pretesa concernente la somma dichiarata ex articolo 74-bis in relazione alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di amministrazione straordinaria va considerata debito della societa', e, in quanto tale, titolo per l'insinuazione al passivo.
Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui il commissario replica con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 54-bis e 74-bis in combinazione con il Decreto Legge n. 347 del 2003, articolo 2, comma 1, giacche', sostiene, gli adempimenti fiscali che il commissario di una societa' in amministrazione straordinaria deve osservare non coincidono con quelli del curatore o del commissario liquidatore di una societa' posta in liquidazione coatta amministrativa. L'effetto tipico dell'amministrazione straordinaria e' la prosecuzione dell'ordinaria attivita' d'impresa, per cui l'iva andrebbe assolta secondo le modalita' ordinarie.
1.1.- In sostanza, a giudizio dell'Agenzia la fisionomia della procedura di amministrazione straordinaria differirebbe da quella della liquidazione coatta amministrativa (nonche' dal fallimento) a punto tale, da escludere la compatibilita' con la prima del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 74-bis dettato per la seconda: il Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, articolo 36 prevede si' che "per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria...le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario", ma soltanto "in quanto compatibili";
e dal canto suo, anche il Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, articolo 8 come convertito, prevede che "Per quanto non disposto diversamente dal - presente decreto, si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 270, in quanto compatibili".
Il ricorso e' infondato.
2.- Irrilevante ai fini del giudizio di compatibilita' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 74-bis col regime dell'amministrazione straordinaria, e specificamente di quello disciplinato dal Decreto Legge n. 347 del 2003, e' la circostanza che l'amministrazione straordinaria comporti di norma la prosecuzione dell'attivita' ordinaria d'impresa, a differenza del fallimento - e della liquidazione coatta amministrativa -, in cui l'attivita' d'impresa non prosegue, salvo che ne siano autorizzati la continuazione o l'esercizio provvisorio (difatti, il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, articolo 211 per quanto inapplicabile ai fatti, esplicita che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale determina la cessazione dell'attivita' d'impresa, salvo che, appunto, ne sia prevista la continuazione o ne sia disposto l'esercizio provvisorio).
E cio' perche' quel che conta, ai fini dell'iva, e' l'attivita' economica, che non necessariamente coincide con quella d'impresa e che e' definita dal diritto unionale.
L'articolo 9 della direttiva iva (direttiva n. 2006/112/CE), di contenuto corrispondente a quello dell'articolo 4 della sesta direttiva, stabilisce, per un verso, che "si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attivita' economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attivita'" e, per altro verso, che "si considera "attivita' economica" ogni attivita' di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attivita' estrattive, agricole, nonche' quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attivita' economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilita'" (nella giurisprudenza unionale, da ultimo, si veda Corte giust. 22 febbraio 2018, causa C-182/17, Nagyszen. s Telepulesszolgaltadsi Nonprofit Kft, punto 33).
2.1.- Il regime dell'iva guarda alle operazioni imponibili;
e la sottoposizione dell'imprenditore a fallimento (o a liquidazione coatta amministrativa, i cui effetti sui creditori sono regolati, in base all'articolo 201 L. Fall., in maniera sostanzialmente conforme a quanto accade nel fallimento) non esclude affatto che queste siano compiute.
Anzi: a dimostrazione del fatto che la sottoposizione al fallimento o a l.c.a. non incide sulla soggettivita' passiva ai fini iva, v'e' proprio la disciplina posta dal Decreto del Presidente