Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2022, n. 8280

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2022, n. 8280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8280
Data del deposito : 15 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1. - Con sentenza n. 26/28/13, depositata il 12 marzo 2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto da E. S.p.a., così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento col quale il Comune di Piateda aveva recuperato a tassazione l'ICI dovuta dalla contribuente, per l'anno 2005, relativamente a "cespiti immobiliari e/o parte di essi, posseduti dalla predetta società, consistenti nelle dighe di Venina, Vedello e Zappello ed annesse opere, quali, presa, canali di derivazione, viabilità di accesso, cabine elettriche piani inclinati, canali di pressione, etc.".

1.1 - Il giudice del gravame ha considerato che:

- il gravame difettava di specifici motivi di impugnazione che, difatti, si erano risolti nella riproposizione delle tesi difensive articolate dalla contribuente nel primo grado del giudizio, e "senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza";

- secondo la relativa disciplina, la rendita catastale "degli opifici" andava determinata prendendo in considerazione "l'insieme complessivo nella sua globalità, includendo nella stima anche le annesse opere, quali, prese, canali di derivazione, viabilità di accesso, cabine elettriche, piani inclinati, canali di pressione, etc.";

- gravava, dunque, sulla contribuente l'obbligo di inserire dette opere nella richiesta di accatastamento, obbligo non assolto e rilevante ai fini ICI, imposta cui i beni in questione erano "assoggettabili";

- l'ente locale aveva correttamente individuato la base imponibile dell'ICI con riferimento agli "immobili non dichiarati" in quanto, nella fattispecie, - in mancanza delle scritture contabili più volte richieste, era stato "legittimamente adottato il criterio del valore contabile DLgs n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 3".

2. - Edison S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di dodici motivi, illustrati con memoria;
il Comune di Piateda resiste con controricorso anch'esso illustrato da memoria.

Fissato all'udienza pubblica del 5 novembre 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in L. n. 126 del 2021, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. - Il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della sentenza, e del procedimento, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, assumendo, in sintesi, la ricorrente che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice del gravame, - la pronuncia di prime cure era stata fatta oggetto di specifici motivi di gravame che, a loro volta, risultavano incentrati su tutti i punti dirimenti del decisum, così come partitamente ripercorsi e criticamente esaminati nell'atto di gravame.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), ed al R.D.l. n. 652 del 1939, art. 5.

Si assume, in sintesi, che, - una volta emesso avviso di accertamento (n. 16, prot. 7849) in relazione all'ICI dovuta per il possesso degli opifici produttivi (centrali di produzione dell'energia elettrica di Venina, Vedello e Zappello), - del tutto illegittima rimaneva la (ulteriore) attività accertativa (formalizzata nell'avviso di accertamento n. 15, prot. 7851) con la quale l'ente locale aveva liquidato l'imposta con riferimento ad opere idrauliche che, - afferendo a detti opifici quali beni serventi e, in quanto tali, insuscettibili di autonoma valutazione a fini catastali, - non integravano la nozione di unità immobiliare, - rilevante ai fini ICI (art. 2, comma 1, lett. a), cit.) ed a quelli catastali (art. 5, cit.), - e, per l'appunto, costituivano, secondo il loro obiettivo stato, beni imprescindibilmente legati alle esigenze produttive delle centrali idroelettriche e, così, sprovvisti di ogni autonomia funzionale.

Il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare su specifico motivo di appello col quale essa esponente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e ss..

Nello specifico si assume, quindi, che i motivi di gravame involgenti l'applicazione di dette disposizioni sostanziali radicavano la censura relativa al criterio regolatore della base imponibile dell'imposta che l'Ente locale aveva illegittimamente ricavato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 (cd. valore contabilizzato dell'unità immobiliare) laddove avrebbe dovuto trovare applicazione il (diverso) criterio di cui all'art. 5, cit., comma 2 (rendita risultante in catasto) in relazione agli effetti della procedura, attivata dal Comune con richiesta del 24 novembre 2005 (lettera prot. n. 8314), cui essa esponente aveva dato seguito con dichiarazioni, presentate con procedura Docfa (in data 27 novembre 2009), che espressamente erano state formate in applicazione della L. n. 311 del 2004, cit., art. 1, comma 336;
e posto che, - risultando la richiesta del Comune formalizzata con riferimento agli anni dal 2000 al 2005, - le conseguenti rendite catastali dichiarate, a seguito di detta richiesta del comune, dovevano trovare applicazione (retroattiva) "a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune" (art. 1, comma 337, cit.).

Il quarto, ed il quinto motivo di ricorso, formulati ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, - sotto il parametro di censura dell'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio ovvero, ed in relazione alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cit., dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, - ripropongono la quaestio iuris appena ripercorsa con riferimento al terzo motivo di ricorso, e quanto, dunque, al fatto decisivo costituito dagli effetti della procedura (in tesi) attivata dall'Ente locale e definitasi ai sensi della L. n. 311 del 2004, cit., art. 1, comma 336 e ss..

Col sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento (sempre) al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, ed alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e s., così, in buona sostanza, riproponendo la questione di diritto relativa all'individuazione del (corretto) criterio legale di determinazione della base imponibile dell'imposta (secondo la rendita risultante in catasto) in ragione della retroattività degli effetti delle dichiarazioni Docfa presentante secondo la procedura delineata dalla L. n. 311 del 2004, cit., art. 1, comma 337.

Il settimo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca la denuncia di violazione dell'art..115 c.p.c., assumendo la ricorrente che, - qualora interpretato il riferimento, svolto dalla gravata sentenza, al (non assolto) obbligo di dichiarazione catastale delle opere idrauliche, serventi delle centrali elettriche, quale ragione ostativa all'applicazione retroattiva delle rendite catastali dichiarate, con procedura docfa, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e ss., - siffatto accertamento doveva ritenersi manifestamente in contrasto con l'applicazione del principio processuale di non contestazione, e posto che, per l'appunto, non risultava controverso, per come riconosciuto da controparte e, del resto, anche accertato dallo stesso giudice di prime cure, - che le dichiarazioni presentate da essa esponente nel 2009 avevano avuto ad oggetto (anche) tutte le opere idrauliche che erano state riprese a tassazione a fini ICI. Con l'ottavo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, deducendo, in sintesi, che la base imponibile dell'imposta era stata, nella fattispecie, illegittimamente determinata sulla base di una perizia di stima (allegata ad atto di conferimento societario avente ad oggetto l'impianto idroelettrico) e, così, su valori non rispondenti al criterio legale posto dall'art. 5, comma 3, cit., che, - non ammettendo criteri di computo equipollenti, - doveva essere fondato sui valori di bilancio dei beni.

Il nono motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, sull'assunto che, - rilevando, nella fattispecie, il criterio legale di determinazione della base imponibile dell'imposta costituito dal valore contabilizzato dei beni, - il giudice del gravame, - dovendo, a sua volta, escludere la possibilità di ricorrere a criteri alternativi di liquidazione, - avrebbe dovuto attingere ai suoi poteri officiosi ordinando, così, ad essa esponente il deposito, ovvero l'esibizione, delle scritture contabili rilevanti, e decisive, ai fini della definizione del giudizio.

Col decimo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., e deduce che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello che involgeva il trattamento sanzionatorio correlato all'avviso di accertamento quale sostanziato dalla prospettazione di una (insussistente) omessa

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