Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2020, n. 21859

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2020, n. 21859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21859
Data del deposito : 21 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVATA SALVATORE nato a MUSSOMELI il 03/11/1964 avverso l'ordinanza del 17/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2019, il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'appello avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata a F S, indagato per i delitti di cui all'art. 640 cpv cod.pen., 55 quinquies D.L.vo 165/2001, 314 cod.pen. e 615 ter cod.pen., la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico servizio svolto quale dipendente del servizio veterinario di Mussomeli;
in particolare a F si contestava di essersi allontanato dal servizio senza timbrare il badge presso l'apposito orologio marcatempo, lucrando sulle ore di lavoro non svolte e sulla erogazione dei buoni pasto non dovuti, e, nella sua qualità di addetto all'inserimento dati del sistema elettronico che consentiva di rilevare orario e presenze del personale, di essersi introdotto nel sistema al fine di apporre correzioni sugli orari di presenza suoi e dei colleghi, al di fuori dei presupposti richiesti.

1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il difensore di F, osservando che F, nonostante la qualifica di assistente amministrativo, veniva impiegato in molteplici mansioni, anche di ausilio ai dottori veterinari, e svolgeva attività extramoenia senza specifici ordini di servizio, con autorizzazione ad utilizzare l'auto di servizio per i suoi spostamenti;
relativamente al delitto di truffa, il difensore osserva che erano stati valutati negativamente episodi asseritamente verificatisi in epoca diversa ed anteriore rispetto a quella oggetto di indagine (la contestazione copriva un arco temporale dal 2 novembre 2017 al 24 gennaio 2018, mentre l'ordinanza impugnata introduceva fatti accaduti il 23 marzo 2017);
inoltre l'ordinanza non verificava se effettivamente il lavoratore si fosse allontanato dall'ufficio per esigenze personali o (come sostenuto dal ricorrente) per ragioni di ufficio;
dalla documentazione prodotta in sede di appello era emerso che era prassi consolidata quella di non utilizzare il cartellino allorquando l'allontanamento dall'ufficio era dovuto a ragioni di ufficio o conseguente a ordine verbale del superiore;
né l'ordinanza impugnata accennava agli altri elementi di segno contrario, che giustificavano episodi di allontanamento ritenuti ingiustificati e che invece erano risultati pienamente giustificati alla luce della documentazione prodotta dall'indagato.

1.2 II difensore eccepisce che l'ordinanza impugnata riteneva apoditticamente esistente il quadro indiziario relativamente al reato di cui all'art. 55 quinquies DI.Igs. 55/2001 senza alcuna valutazione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e sull'erroneo presupposto che il mancato utilizzo del badge risultasse elemento sufficiente ad integrare il quadro di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato. 2_ 1.3 Relativamente al reato di cui all'art. 615 ter cod.pen., il difensore osserva che il 17 novembre 2017 F aveva partecipato ad un'assemblea sindacale a Caltanissetta, per cui nessuna introduzione abusiva nel sistema vi era stata, visto che F era autorizzato ad utilizzare il sistema ed aveva inserito dati reali;
la differenza oraria di 3 minuti e 35 secondi rilevata il 22 dicembre 2017 era certamente ascrivibile ad errore nell'orologio della telecamera o in quello di F;
l'episodio del 5 gennaio 2018 era certamente riconducibile ad una visita ispettiva con prelievo di F dalla sua abitazione;
il 18 gennaio 2018 tra il segnatempo della telecamera e quello che risultava dal sistema vi era una differenza di 28 minuti e non si vedeva che utile avrebbe ricavato F dal segnare in suo favore 28 minuti di attività lavorativa: l'esiguità del dato temporale, sia pure minimamente apprezzabile, non pareva potesse da solo dimostrare la volontà dell'indagato di porre in essere un atto deliberato, sembrando invece che tutto fosse ascrivibile ad un errato funzionamento degli apparecchi segnatempo.
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