Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1989, n. 383
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Il combinato disposto dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e dell'art. 69, comma primo, della legge 30 aprile 1969 n. 153 consente all'i.N.P.S., in Mancanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di recuperare mediante trattenute sulla pensione, nella misura di un quinto e salva l'intangibilità dello importo corrispondente al trattamento minimo, le somme indebitamente corrisposte al pensionato, ma non esclude il diritto dell'istituto previdenziale di avvalersi, come ogni altro creditore, dell'Azione di ripetizione di cui all'art. 2033 cod. civ. ne' implica deroghe (fatti salvi, quanto ai cespiti da pensione, i limiti suddetti) al principio della responsabilità patrimoniale dettato dall'art. 2740 dello stesso codice. L'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, sollevata, rispetto all'art. 3 cost., per la mancata estensione del condono ai lavoratori pensionati in caso di violazione dell'art. 20 della legge n. 153 del 1969, è manifestamente infondata.*