Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/1985, n. 5552

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione, con modifiche, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463) - il quale stabilisce che "l'art. 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968 n. 334 va interpretato nel senso che i compartecipanti ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna" - è norma d'interpretazione autentica, che, in difetto di contraria previsione, ha, per sua natura, efficacia retroattiva. Tale disposizione non è sospettabile d'illegittimità costituzionale, atteso in particolare che la legge interpretativa - la quale può intervenire anche in materia che abbia dato luogo ad un indirizzo ermeneutico omogeneo - non interferisce nella sfera del potere giudiziario, mentre il principio d'irretroattività della legge è costituzionalmente stabilito con carattere di assolutezza solo riguardo alle norme penali. ( V 36/85, Corte cost.; ( V 1622/83, mass n 426461; ( V 1323/83, mass n 426124; ( V 175/74, Corte cost.; ( V 118/57, Corte cost.).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/1985, n. 5552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5552
Data del deposito : 12 novembre 1985

Testo completo

L'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione, con modifiche, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463) - il quale stabilisce che "l'art. 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968 n. 334 va interpretato nel senso che i compartecipanti ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi