Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/1985, n. 5552
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L'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione, con modifiche, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463) - il quale stabilisce che "l'art. 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968 n. 334 va interpretato nel senso che i compartecipanti ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna" - è norma d'interpretazione autentica, che, in difetto di contraria previsione, ha, per sua natura, efficacia retroattiva. Tale disposizione non è sospettabile d'illegittimità costituzionale, atteso in particolare che la legge interpretativa - la quale può intervenire anche in materia che abbia dato luogo ad un indirizzo ermeneutico omogeneo - non interferisce nella sfera del potere giudiziario, mentre il principio d'irretroattività della legge è costituzionalmente stabilito con carattere di assolutezza solo riguardo alle norme penali. ( V 36/85, Corte cost.; ( V 1622/83, mass n 426461; ( V 1323/83, mass n 426124; ( V 175/74, Corte cost.; ( V 118/57, Corte cost.).*