Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2022, n. 02041

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2022, n. 02041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02041
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2954/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente

contro

MARILLI CENTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. F S, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A P, in Roma, alla via Cosseria, n. 2

- controricorrente -

nonché EQUITALIA SUD S.P.A. (già Equitalia Pragma s.p.a.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall'avv. G G, ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - con troricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 235/29/2011 della Commissione tributaria regionale della Puglia depositata il 21 ottobre 2011 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2021 dal Consigliere Pasqualina A P C;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. R M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, per quanto di ragione, con assorbimento del ricorso incidentale

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di notifica di cartella di pagamento, relativa agli anni d'imposta 2002 e 2003 ai fini del recupero a tassazione di IRPEG, IRAP e I.V.A., emessa nei confronti della società Marilli Center s.r.l. in liquidazione, conseguente a due avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata opposizione, la contribuente proponeva impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo la mancata notifica degli avvisi di accertamento, prodromici all'iscrizione a ruolo, la carenza di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento, nonché la nullità del ruolo per intervenuta decadenza, per violazione dello Statuto del contribuente e per violazione delle disposizioni di cui all'art. 60, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973 e per mancata indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità, replicando che la cartella, conseguente a due avvisi di accertamento regolarmente notificati ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, era motivata e che la iscrizione a ruolo era tempestiva. Si costituiva anche Equitalia Pragma s.p.a., la quale insisteva per la legittimità della procedura di riscossione. A seguito di deposito, da parte della contribuente, di memorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, con le quali si ribadiva la nullità della notifica degli atti prodromici, i giudici di primo grado, disattendendo l'eccezione d'inammissibilità, accoglievano il ricorso.

2. Interposto appello dall'Ufficio che faceva rilevare che la Commissione provinciale aveva «travisato» le modalità di notifica, la Commissione regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello. Rilevava, in primo luogo, la formazione del giudicato interno, per non avere l'Agenzia delle Entrate impugnato le statuizioni della sentenza di primo grado concernenti la carenza di motivazione della cartella di pagamento, affermando che i giudici di primo grado si erano espressi su tale eccezione sottolineando che «la cartella, non contenendo di per sé una esposizione completa chiara e soddisfacente della richiesta, ha portato il contribuente a non ben comprendere le ragioni che l'ente impositore avrebbe voluto trasmettergli». Sotto diverso profilo, riteneva pure inammissibile l'appello dell'Ufficio in ragione della proposizione di eccezioni nuove, in violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, posto che nella costituzione del 30 aprile 2008 l'Agenzia delle entrate non aveva replicato al ricorso del contribuente, ma si era limitata a generiche affermazioni e soltanto con il deposito di memorie, oltre il termine di cui all'art. 23, e, dunque, tardivamente, aveva sostenuto la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982. In merito alla notifica degli avvisi di accertamento, riteneva che alla società non fossero materialmente pervenuti gli atti impositivi, risultando «in bianco» le relate di notifica ed essendo state le due raccomandate, ricevute dalla moglie di L D C in data 30 novembre 2006, inviate «per notizia», ai sensi dell'art. 60, primo comma, b-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973, considerato che negli avvisi di ricevimento mancava l'indicazione del numero dell'atto di accertamento che si assumeva notificato tramite il servizio postale;
relativamente alla notifica asseritamente eseguita per il tramite del servizio postale, osservava che l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 aveva natura di norma speciale rispetto a quella prevista dall'art. 145 cod. proc. civ. e che, secondo il disposto dell'art. 60, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973, se il legale rappresentante, come nel caso di specie, aveva domicilio in un Comune diverso da quello dell'ente, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, doveva adottarsi la procedura prevista dall'art. 140 cod. proc. civ., che non era stata rispettata. Assorbiti gli altri motivi, dichiarava inammissibile l'appello per intervenuta formazione del giudicato interno e, nel merito, confermava l'annullamento della cartella di pagamento e del ruolo.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad otto motivi, cui resiste la contribuente mediante controricorso. Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Pragma s.p.a., ha depositato controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, insistendo anche per l'accoglimento delle questioni ritenute assorbite dai giudici di merito (carenza di motivazione della cartella di pagamento, mancata indicazione della «data di consegna al concessionario», mancata indicazione del responsabile del procedimento).

4. All'esito dell'udienza pubblica del 29 aprile 2019 il Collegio, rilevata la tardività della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostiene che il procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione regionale e la sentenza pronunciata all'esito dello stesso sono viziati da nullità per omessa comunicazione dell'udienza di trattazione. Spiega, al riguardo, che l'avviso di trattazione della causa, inizialmente fissata in pubblica udienza per il giorno 5 luglio 2011, era pervenuto all'Ufficio il 14 giugno 2011, in violazione del citato art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede che la comunicazione dell'udienza di trattazione deve essere data alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima;
non essendosi tenuta l'udienza del 5 luglio 2011 per l'adesione dei componenti del Collegio ad una manifestazione di astensione dei magistrati tributari dalle udienze, con ordinanza del 7 luglio 2011, era stata disposta la fissazione della successiva udienza del 20 settembre 2011, di cui era stata data comunicazione all'Ufficio solo in data 27 luglio 2011, ossia solo otto giorni prima della data d'udienza, considerata la sospensione dei termini feriali, ai sensi dell'art. 1 legge n. 742 del 1969. 2. Con il secondo motivo, rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 e 329 cod. proc. civ.», la difesa erariale censura la decisione impugnata nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio in considerazione del giudicato interno che si sarebbe formato sulla statuizione contenuta nella sentenza di primo grado in merito alla carenza di motivazione della cartella di pagamento. In particolare, l'Agenzia delle Entrate rileva che la Commissione tributaria provinciale, pronunciandosi sulla preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso della contribuente, sollevata dall'Ufficio nella memoria del 14 maggio 2008, l'aveva rigettata, ritenendo che «contrariamente a quanto riportato dall'Agenzia, il ricorrente, nell'atto di opposizione, ha esposto le sue ragioni di disaccordo con l'operato dell'Agenzia abbastanza chiaramente ed ha motivato le sue doglianze in funzione di quanto può aver compreso dai dati esposti nella cartella di pagamento» e, al fine di rafforzare il proprio convincimento, aveva aggiunto che «la cartella non contenendo di per sé una esposizione completa, chiara e soddisfacente della richiesta, ha portato il contribuente a non ben comprendere le ragioni che l'Ente impositore avrebbe voluto trasmettergli e lo ha indotto ad interpretazioni anche particolari del contenuto dell'atto e sulle quali ha focalizzato la sua difesa». Ad avviso della ricorrente, il riferimento alla non completa esposizione della richiesta contenuta nella cartella di pagamento è stata dunque operata al solo fine di giustificare che i motivi di ricorso formulati dalla contribuente non erano generici.
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