Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2013, n. 4213

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In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito.

La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la rilevazione d'ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione di detto adempimento.

L'art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2013, n. 4213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4213
Data del deposito : 20 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente Sez. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. P C - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Impresa Agricola Vivai F.lli Zanzi di C Z & C. s.a.s., ora Vivai F.lli Zanzi di C Z & C. s.s. Società Agricola, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Sogliano 70, presso l'avv. AMETRANO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
Fallimento Agricola Sud s.r.l. in persona del curatore;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 340/2007 del 6.12.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.1.2013 dal Relatore Cons. C P;

Udito l'avv. Ametrano per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A U, che ha concluso per il rigetto del quarto e del quinto motivo di ricorso e la rimessione per il resto alla prima sezione civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 28.6.2000 proposto ai sensi della L. Fall., art.101, l'Impresa Agricola Vivai. F.lli Zanzi di Zanzi Carlo & C. s.a.s.
chiedeva che fosse ammesso al passivo del fallimento Agricola Sud s.r.l. il credito di L. 132.4 64.368, di cui L. 111.880.000 in via privilegiata, vantato in relazione a forniture effettuate in favore della società "in bonis".
Il giudice delegato del Tribunale di Potenza adito fissava quindi l'udienza per la comparizione delle parti e, avendo riscontrato in tale sede la mancanza del fascicolo di ufficio, fissava nuova udienza concedendo ulteriore termine per la notifica dell'istanza di ammissione al curatore. All'esito della relativa trattazione, nel corso della quale veniva disposta la riunione dei due procedimenti in tal modo instaurati, il Tribunale di Potenza adito dichiarava improcedibile la prima domanda e improponibile la seconda.

2. La decisione, impugnata dal creditore istante, veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello, che più precisamente riteneva corretta la statuizione relativa all'improcedibilità della domanda originaria, mentre dissentiva dalla statuizione di improponibilità adottata con riferimento al secondo ricorso, che tuttavia giudicava infondato nel merito.
In particolare su quest'ultimo punto la Corte territoriale rilevava che il credito della Agricola Vivai, asseritamente sorto in relazione all'avvenuta somministrazione di piante, sarebbe stato comprovato - secondo il ricorrente - da fatture debitamente supportate da bolle di accompagnamento;
che peraltro la posizione di terzietà attribuibile al. curatore avrebbe determinato l'applicabilità della "regola della certezza e computabilità della data" (p. 11) ai crediti di cui era stata chiesta l'ammissione al passivo;
che l'osservanza della detta regola avrebbe comportato "che il creditore che chiede il riconoscimento di un suo credito nei confronti del fallito allegando una scrittura privata a sostegno della pretesa creditoria formulata verso la massa e contraddetta dal curatore fallimentare, è soggetto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2704 c.c., con riferimento alle condizioni richieste ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura riguardo ai terzi" (p. 11);

che viceversa nella specie l'appellante aveva prodotto soltanto fatture e copie fotostatiche di alcune "bolle di vendita", circostanza dunque che avrebbe imposto, conseguentemente, il rigetto dell'istanza di ammissione.

3. Avverso la decisione l'Impresa Agricola Vivai proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui non resisteva l'intimato, per la cui trattazione veniva l'issata l'udienza del 14.11.2011.
All'esito della detta udienza il Collegio ravvisava l'opportunità di trasmettere gli atti al Primo Presidente della Corte ai fini di una eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite, avendo segnatamente riscontrato che con il quarto ed il quinto motivo di impugnazione era stata prospettata "sotto diverse angolazioni la questione della configurabilità del requisito della certezza della data di scritture private come elemento costitutivo della fattispecie sostanziale... o piuttosto come elemento impeditivo del riconoscimento del diritto, opponibile in via di eccezione dalla curatela", tesi che avrebbero entrambe ricevuto riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 15.1.2013, previo deposito di memoria illustrativa da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con i motivi di impugnazione l'Impresa Agricola Vivai ha rispettivamente denunciato:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, che sarebbe derivata dal fatto che la Corte territoriale, dopo aver esaminato i due motivi di appello relativi all'erroneità della statuizione di improcedibilità del primo ricorso e di improponibilità del secondo, ha poi deciso la controversia nel merito, rigettando la domanda dell'appellante.
Nel dispositivo, tuttavia, era stato omesso ogni riferimento alla questione concernente l'improponibilità/improcedibilità dei ricorsi, e ciò avrebbe determinato La lesione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, poiché il tema giuridico affrontato in primo grado riguardava esclusivamente la proponibilità e la procedibilità della domanda, sicché il rigetto dell'appello, in quanto determinato dall'affermata inapplicabilità dell'art. 2710 c.c., e dalla riscontrata carenza documentale del credito, sarebbe stato basato su tema di indagine nuovo, il cui esame avrebbe dato causa ad un vizio di ultrapetizione o di extrapetizione;

3) violazione dell'art. 2710 c.c., in ragione della stimata inidoneità di. fatture di vendita non contestate - per di più supportate da bolle di consegna delle merci - a dare prova di un rapporto obbligatorio sorto prima della dichiarazione di fallimento;

4) violazione dell'art. 2704 c.c., con riferimento all'affermata irrilevanza dell'attestazione notarile della conformità della copia delle fatture prodotte agli originali, in quanto successiva alla dichiarazione di fallimento.
Il giudizio infatti sarebbe errato perché le scritture che si intendeva opporre al fallimento non sarebbero state correttamente individuabili nelle allegate certificazioni notarili - come a torto avrebbe ritenuto la Corte territoriale -, ma sarebbero piuttosto consistite nelle diverse fatture emesse in relazione alle forniture effettuate, che recavano data antecedente alla detta dichiarazione. Quanto poi all'adempimento della prestazione posta a base della pretesa creditoria, questo sarebbe risultato dalle bolle di accompagnamento, non disconosciute ne' contestate dalla parte debitrice;
5 ) vizio di motivazione, in relazione all'affermazione secondo cui il curatore avrebbe avuto possibilità di contestare i crediti in sede di formazione del passivo.
Tale possibilità, invero, non si sarebbe potuta realizzare nel caso di specie, atteso che il curatore era rimasto contumace in primo grado. Inoltre l'argomentazione svolta dalla Corte di appello non sarebbe condivisibile anche per altro verso, vale a dire per il fatto che neppure nel successivo giudizio di gravame, cui il fallimento aveva preso parte, erano state sollevate riserve di sorta al riguardo.

5. Osserva il Collegio che è insussistente la violazione denunciata con il primo motivo di ricorso, non essendo ravvisabile l'omissione prospettata.
Ed infatti dall'esame della sentenza impugnata si evince che con i due motivi in cui si articolava l'appello l'Impresa Agricola Vivai, la cui domanda di ammissione al passivo del fallimento non era stata accolta per ragioni processuali (più esattamente per l'improcedibilità di una prima istanza e l'improponibilità di una seconda), aveva censurato la decisione sostenendone l'erroneità, sia perché il giudice delegato aveva concesso nuovo termine per la notificazione del ricorso introduttivo, sia perché comunque l'estinzione dei processo non avrebbe estinto l'azione, sicché non sarebbe venuta meno la possibilità di riproporla nuovamente. La Corte di Appello ha puntualmente preso in esame le doglianze rappresentate ritenendo fondata una di essa e conseguentemente, venuta meno la preclusione processuale che ne aveva impedito la delibazione in primo grado, è entrata nel merito della controversia per stabilire se, ed eventualmente in quale misura, fosse accoglibile la richiesta formulata dal preteso creditore.
Deve dunque ritenersi che non è neppure astrattamente ipotizzabile l'evocato vizio di omessa pronuncia, essendo stata data adeguata risposta alla, domanda originariamente formulata. Nè rileva, a sostegno dell'assunto dell'Agricola Vivai, il solo profilo al quale la ricorrente attribuisce valore in senso contrario, vale a dire la circostanza che nel dispositivo non sia stato fatto esplicite richiamo alla ravvisata parziale fondatezza della questione relativa alla improponibilità ed improcedibilità delle domande, risultando implicitamente la statuizione di accoglimento delle censure attinenti ai. profili processuali della sentenza impugnata (peraltro diffusamente trattati in motivazione) dal contenuto della pronuncia adottata, avente ad oggetto il merito della controversia.

6. Ad uguali conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riferimento all'ulteriore denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c.,

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