Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2018, n. 02122

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2018, n. 02122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02122
Data del deposito : 29 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 11720-2013 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandaLario della S.C.C.I. -,letà di Cartolarizzazi_nne dei Crediti 1,N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, E D R, CARLA D'ALOISIO, L M;
giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

EFFE & CO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA

24, presso il Signor M G, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè

contro

EQUITALIA SUD;
- intimata - avverso la sentenza n. 196/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/01/2013 r.g.n. 4095/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A S. , R.G.11720/2013

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.196/2013 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza con la quale era stata accolta per avvenuta prescrizione l'opposizione proposta dalla Effe & Co srl avverso la cartella esattoriale contenente la pretesa dell'Inps di pagamento di somme dovute a titolo di oneri ex articolo 5, comma 4 legge n. 223/1991. A fondamento del decisum la Corte rilevava che, ai sensi degli artt. 5, 4 comma e 3, comma 9 legge 335/95, la somma dovuta dal datore di lavoro in caso di messa in mobilità di lavoratori andasse qualificata come contributo previdenziale assistenziale soggetto al termine di prescrizione quinquennale, deponendo in tal senso il tenore letterale della rubrica delle norme indicate ed il contenuto del comma 4 che riconduce il pagamento alla gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali;
nesso stesso deponeva inoltre la circolare Inps-Inail n. 141/96 e la sentenza n. n. 14305/2017 di questa Corte di Cassazione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps con un motivo. Ha resistito l'intimata Effe & Co srl con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'articolo 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.), avendo la Corte territoriale sbagliato a qualificare gli oneri a carico delle imprese che collocano i propri lavoratori in mobilità come contribuzione previdenziale con applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per la contribuzione. Per l'Inps la parola generica "onere" avrebbe un contenuto più ampio di quello assegnato alla parola contribuzione. Inoltre a favore della prospettata diversità causale dei pagamenti in questione militavano, secondo l'INPS, anche le diverse modalità di calcolo, in quanto quando si parla di contribuzione il legislatore ancora il parametro di riferimento ad aliquote ' R.G.11720/2013 contribuzione il legislatore ancora il parametro di riferimento ad aliquote percentuali, mentre nel caso di specie il parametro di riferimento è la prestazione erogata al lavoratore;
inoltre, l'articolo 16 istituisce a carico dell'imprese l'obbligo del versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo facendo convivere tale contributo con la somma di cui all'articolo 5 comma 4;
ed ancora, mentre la contribuzione previdenziale è riversata in una serie di gestioni previdenziali per lo più disciplinate dalla legge numero 88/1989, le somme in questione affluivano nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali;
infine, l'onere conseguente alla messa in mobilità dei lavoratori rifluisce nella gestione dell'articolo 37 della legge 223/91, la contribuzione dovuta per la cassa integrazione guadagni rifluisce in altra e diversa gestione (prevista nell'articolo 24 I. cit).

2. Il ricorso è infondato. Sul piano letterale è agevole rilevare anzitutto che le somme in oggetto previste dall'articolo 5 I. n. 223/1991 siano qualificate come "contributi" all'articolo 3, comma 3 della stessa legge 223. Nella rubrica dell'art.5 I. 223/91 si parla di oneri (in generale) a carico del datore, per ricomprendervi il rispetto di ulteriori requisiti (di natura formale, procedurale e sostanziale) e non per distinguere le somme in questione dai contributi.

3. Inoltre, l'art. 4 comma 6 del D.M. n.142/1993 assoggetta il mancato pagamento degli importi in questione alle sanzioni civili di cui all'articolo 4 del decreto-legge numero 536/87 convertito in legge numero 48/88, riguardanti il mancato versamento dei contributi alle gestioni previdenziali ed assistenziali .

4. Di "contributi" parlano pure la circolare Inps-Inail numero 141 del 1996;
ed il messaggio

INPS

10358/2016. 5.- Sul piano causale occorre rilevare che si tratta di somme che devono essere versate allo scopo di finanziare il pagamento di una prestazione previdenziale come "l'indennità di mobilità";
che fa fronte al bisogno derivante dalla perdita del lavoro a seguito di licenziamento collettivo, ai • R.G.11720/2013 sensi dell'art.38, 2° comma Cost. e che è sostitutiva di ogni diverso trattamento stabilito contro la disoccupazione involontaria. Esse affluiscono, secondo la legge, nella "gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88".
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