Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2021, n. 08175
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 26773-2016 proposto da: V I J I, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell'avvocato F B, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, MARGHERITA FOSSATI giusta procura in calce;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE;- intimato - avverso la sentenza n. 576/2016 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 18/04/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. A M F;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per il rigetto;udito per il ricorrente l'Avvocato M A che ha chiesto l'accoglimento;R.G.N. 2773-16 FATTI DI CAUSA V III° J I impugnava l'avviso di liquidazione n. TLK20120RA00039 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986 in materia di imposta di registro, notifica- to dall'Agenzia delle entrate per omesso versamento dell'imposta di donazione in relazione ad un trasferimento di denaro pari \ euro 75.000,00. La contestazione scaturiva dalla risposta resa dal ricorrente, cittadino statunitense residente in Italia, ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di altro procedimento aperto nei suoi confronti in materia di imposte sui redditi (questionario sul redditometro), nella quale dichiarava di avere ricevuto dette somme dal compagno sig. A R C, al quale era legato da una "unione domestica" regolarmente formalizzata in Svizzera, ove i due erano in precedenza entrambi residenti, e disciplinata ai sensi della Legge Federale sull'Unione Domestica di coppie omosessuali (LUD) del 18 agosto 2004. L'Ufficio qualificava la dazione di denaro un atto di liberalità soggetto all'imposta di donazione con aliquota dell'8°/0 senza applica- zione di franchigia, non assumendo rilievo ai fini fiscali il vincolo para — matrimoniale di derivazione straniera, atteso che l'ordinamento ita- liano non regolamentava alcuna forma di di "unione" fra persone dello stesso sesso.R.G.N. 2773-16 La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, con sentenza n. 51 del 2014, respingeva il ricorso. La pronuncia veniva appellata davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, con sentenza n. 576/2016, accoglieva parzialmente il gravame, qualificando la da- zione di denaro tra persone legate da unione omoaffettiva riconosciuta in un ordinamento straniero (alla luce della giurisprudenza CEDU e nazionale) come donazione tra "familiari" o "parenti", con applicazio- ne dell'aliquota del 6%. Il contribuente propone ricorso per la cassa- zione della pronuncia svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 346 del 1990 in relazione agli artt. 56 e 57 legge 218 del 1995, in ragione dell'errata applicazione della legislazione italiana in materia di imposta di donazione ad un rapporto negoziale extraterrito- riale. Il ricorrente censura l'affermazione della Commissione Tributa- ria Regionale che, aderendo alla tesi interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto esistente in Italia il denaro depositato su conto estero, trasferito mediante bonifico su conto italiano ad un residente italiano, sul presupposto che l'obbligazione della donazione si sia per- fezionata in Italia. Nella specie, invece, secondo il contribuente, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 218 del 1995, tale donazione non sarebbe regolata dalla legge italiana. La somma di denaro è stata donata mediante bonifico da un donante cittadino australiano residente in Svizzera a favore di un do- natario cittadino statunitense residente in Italia. Il donante, limitando- R.G.N. 2773-16 si a trasferire una somma di denaro in Italia al donatario residente, a mezzo bonifico, non ha espresso alcuna preferenza per la legge appli- cabile alla donazione. In tale situazione, ai sensi dell'art. 56 del digs. n. 218 cit., la legge rego- latrice della donazione sarebbe la legge nazionale del donante, quindi la legge australiana, che non fissa particolari requisiti formali per i cosid- detti gift inter vivos. Laddove, al contrario, si ritenesse applicabile al con- tratto di donazione l'art. 57 della legge n. 218 del 1995, e quindi i crite- ri della Convenzione di Roma 1980, la legge applicabile, in quanto leg- ge dello Stato in cui avviene la prestazione caratteristica, sarebbe la legge Svizzera che disciplina il contratto di donazione agli artt. 239 e ss. del codice delle obbligazioni (Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, "Libro quinto: Diritto delle obbligazioni" del 30 marzo 1911). Pertanto, quale che sia il criterio di collegamento impie- gato, si giungerebbe alla conclusione che la dazione della somma di eu- ro 520.000,00 da A a V, a mezzo di trasferimento banca- rio, configurerebbe una donazione disciplinata dalla legge straniera (australiana o svizzera) e non dalla legge italiana. I giudici di appello avrebbero errato nei ritenere esistente in Italia il denaro oggetto di donazione, sulla base del rilievo che il beneficiario era residente in Italia e il contratto si era concluso in Italia con la rice- zione delle somme, in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 346 del 1990 si considerano esistenti in Italia "i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato" sicchè il denaro oggetto di dona- zione avrebbe dovuto essere considerato esistente all'estero tenuto conto della residenza del disponente.R.G.N. 2773-16 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 49, lettera a) e lettera b) del d.l. 262/2006 convertito con modificazioni nella 1. n. 286/2006, per errata qualificazione giuri- dica dello status del ricorrente quale "parente" entro il quarto grado, le- gato invece da unione domestica di diritto svizzero con il donante, equiparabile ai fini fiscali con lo status di "coniuge" ai sensi e per gli ef- fetti dell'art. 2, comma 49, lettera a) d.l. 262/2006. Il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui erra- tamente assimilerebbe lo status derivante da unione domestica di dirit- to svizzero tra donante ed il donatario ad un rapporto "familiare", e in particolare qualificando il donante quale "parente entro il quarto grado" previsto dalla lettera b) del citato articolo, anziché, più corret- tamente quale "coniuge" previsto dalla lettera a). 3.11 primo motivo è fondato per i principi di seguito enunciati. Dall'accoglimento del mezzo consegue l'assorbimento della restante censura. 3.1.Per l'esame della questione, va preliminarmente qualificato il rap- porto negoziale posto in essere dalle parti. La vicenda processuale riguarda una fattispecie attributiva triangolare a mezzo di istituto bancario compiuta a titolo di liberalità: più precisa- mente concerne il trasferimento di denaro (euro 75.000,00), depositato su conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un ordine di bonifico M tal senso impartito alla banca dal titolare del conto. L'ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di vo- lontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto al- R.G.N. 2773-16 la banca e all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, net, cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il paga- mento assume natura di delegazione di pagamento. Attraverso l'atto di delegazione si realizza il fine di liberaltà, producendo l'effetto, ecce- dente rispetto al mezzo, di una attribuzione gratuita. Infatti, l'accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un'operazione eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato tra donante e ban- ca, obbligata in forza di siffatto rapporto ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Non appare dubitabile la rilevanza, nel caso in esame, tanto del dato soggettivo rappresentato dall'intenzione del donante, condivisa dal donatario, di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto dispo- nente, attuato mediante l'ordine bancario, quanto del dato oggettivo, rappresentato dall'effettività del trasferimento di ricchezza sul conto riferibile al contribuente. Risulta all'evidenza un arricchimento senza corrispettivo, che si rinviene anche nelle donazioni indirette, come quella in esame, liberalità atipiche risultanti da atti diversi dal contratto tipico di donazione (art. 769 c.c.) ma in grado di attuare, sia pure in via mediata, effetti economici equivalenti a quelli prodotti da detto con- tratto. Il principio è condiviso da questa Corte che, in fattispecie ri- guardante la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, ha precisato: "La cointestnione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donnione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestnione, risulti essere appartenuta ad un solo dei cointestatari, li levandosi che, in tal caso, con il meo del contratto di depo- R.G.N. 2773-16 sito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointe- stazione, altro scopo che quello della liberalità" (Cass. n. 4682 del 2018). Il fenomeno delle liberalità indirette è certamente rilevante fiscalmente nell'ambito dell'imposta di donazione, in quanto rientra nell'ampia no- zione di "trasferimenti gratuiti" che il legislatore del 2006 ha utilizzato per individuare il presupposto impositivo del tributo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi