Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2016, n. 1757

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Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.

L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2016, n. 1757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1757
Data del deposito : 29 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

F.N.+C.U. 29 GEN. 2016 AULA 'A' 01 7 57/ 1 6 T T I R I D Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA T N E S E - I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L L O B E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G.N. 18892/2011 S Cron. 1757 E E N O SEZIONE LAVORO I Z A R T S I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G E Rep. R E T N E - Presidente Ud. 15/10/2015 S Dott. GIOVANNI AMOROSO E Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere PU Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere ConsigliereDott. PAOLA GHINOY ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18892-2011 proposto da: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VAGNOZZI, che la rappresenta e difende PIERLUIGI unitamente agli avvocati GIULIO CERCEO, 2015 LAX, giusta delega in atti;
3848 ricorrente

contro

RC DO C.F. [...], " elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MISCIONE, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 180/2011 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/03/2011 R. G. N. 691/2010+1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 17/2 - 29/3/2011, la Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato l'impugnazione della società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Pescara che l'aveva condannata a corrispondere a CA OV l'indennità sostitutiva di n. 79 giorni di ferie non godute, nonché alla conseguente differenza economica sul trattamento di fine rapporto scaturente dall'inclusione nel computo di tale trattamento della predetta indennità. Nel contempo la Corte ha accolto l'impugnazione del CA avverso la stessa sentenza in merito alla mancata statuizione sulla spettanza degli accessori di legge ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e, per l'effetto, ha condannato la RAI al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di € 38.938,87 dal 16/7/2007 (data di collocamento a riposo del lavoratore) al 29/7/2009 (data del versamento della predetta somma da parte dell'azienda radiotelevisiva). Nel pervenire a tale decisione la Corte territoriale ha escluso, anzitutto, che il credito in esame si fosse prescritto, trattandosi di indennità avente natura risarcitoria, come tale soggetta al regime della prescrizione ordinaria;
inoltre, ha rilevato che il diritto in questione sorgeva dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale della convenuta, essendo emerso che il mancato godimento delle ferie non poteva imputarsi all'iniziativa del lavoratore, il quale era stato chiamato in servizio per seguire una vicenda giudiziaria particolarmente delicata e a curarne gli sviluppi fino alla data del suo pensionamento Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. con quattro motivi. Resiste con controricorso il CA. Le parti depositano memoria ia sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1 is Osserva preliminarmente la Corte che l'istanza di interruzione del processo per morte del controricorrente, formulata dal difensore di quest'ultimo e contrastata dalla ricorrente, non può essere accolta, dal momento che l'evento segnalato è intervenuto nel corso del giudizio di legittimità a contraddittorio già instaurato. Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 3, n. 8377 del 9/7/1992) che "al giudizio innanzi alia Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, ne' consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo." 1. Col primo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente sostiene che in appello si era doluta del fatto che, al momento del collocamento a riposo del CA, a quest'ultimo non residuavano settantanove giorni di ferie non godute, ma per lo stesso titolo soltanto n. 11,9 giorni relativamente al 2007, ultimo anno di servizio, e che il medesimo aveva già fruito di 41 giorni di ferie durante l'anno precedente a fronte dei ventinove giorni che gli sarebbero spettati. Senonchè la Corte territoriale aveva omesso ogni pronunzia a tal riguardo, determinando, in tal modo, il vizio di omessa o carente motivazione. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, vi è da rilevare che la ricorrente prospetta la questione, dapprima, come vizio di omessa motivazione per dolersi, poi, anche del vizio di omessa pronunzia, il tutto riferibile alla stessa eccezione della dedotta erroneità del computo delle ferie residue all'atto del collocamento in pensione del dipendente. Al riguardo si è avuto modo di affermare (Cass. sez. 5, n. 7871 del 18/5/2012) che "l'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non 2 AND già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ." In ogni caso, nessuno dei due vizi è ravvisabile nella fattispecie. Invero, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico-giuridico, la Corte d'appello ha precisato che era risultato provato con documenti che, al momento del suo collocamento a riposo, vale a dire alla data del 16 maggio 2007, il CA vantava un residuo di ferie non godute nel corso degli anni per un ammontare complessivo di settantanove giorni e che per tale ragione aveva rivendicato la relativa indennità sostitutiva, contestando, in tal modo, il minor numero di ferie riferito dalla datrice di lavoro. Quindi, non solo non risponde a verità che la Corte territoriale abbia omesso di pronunziarsi in ordine alla suddetta eccezione, ma la medesima ricorrente non censura in maniera specifica la parte della motivazione dell'impugnata sentenza in cui si richiama l'accertata prova documentale sulla determinazione del residuo delle ferie non godute. In realtà, la difesa dell'azienda si limita a prospettare un diverso computo delle ferie non godute, senza alcun collegamento a dati istruttori idonei a scalfire il convincimento adeguatamente espresso dai giudici di merito su base documentale.

2. Col secondo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2109