Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2020, n. 28923

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2020, n. 28923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28923
Data del deposito : 17 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente v ORDINANZA sul ricorso 35311-2019 proposto da: M A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell'avvocato P P, rappresentato e difeso dagli avvocati C G, M TERESA COCE;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

11210661002;
- intimata - avverso la sentenza n. 1788/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. M ENZA LA TORRE.

Ritenuto che:

Ti notaio A M ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l'appello dallo sesso proposto contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso avviso di liquidazione per iscrizione ipotecaria anno 2016, per il recupero dell'imposta proporzionale nella misura del 2% ex art. 1 Tariffa all. d.lgs. 347/90, relativamente all'atto di rinuncia da parte di M T B e I B alle quote di comproprietà (di 4/6 e 1/6 di immobili siti nel Comune di Barbianello, PV, rogato il 4 agosto 2016, rep. 74634 racc. 39787), assoggettato a imposta ipotecaria in misura fissa. La CTR, premesso che la rinuncia alle quote di comproprietà integrava una rinunzia abdicativa cui consegue l'espansione del diritto di proprietà a favore dei terzi comproprietari, ha ritenuto tale atto sottoposto all'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Ha aggiunto che l'atto unilaterale di rinuncia deve essere valutato non in base ai suoi effetti estintivi e alla elasticità del dominio in relazione all'acquisto del diritto da parte di altri, ma con riferimento ai suoi effetti economici, producendo tale atto uno spostamento di ricchezza. Ha quindi ritenuto che la tassazione della rinunzia al diritto di proprietà trova regolamentazione nell'art. 1 parte I della Tariffa all. al d.P.R. n. 131/1986, che prevede l'assoggettamento all'imposta proporzionale degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento. Tale conclusione, secondo la CTR, era conforme alla prossi amministrativa (ciorc. N. 28/2008 Ag. Entrate e risol. N. 25 del 16.2.2007). Ric. 2019 n. 35311 sez. MT - ud. 11-11-2020 -2- L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Il ricorrente deposita successiva memoria.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 1, Tariffa all. d.lgs. 347/90 e dell'art. 10 dello stesso decreto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto, da una piana lettura delle norme sull'imposta di registro e sull'imposta delle donazioni, emerge che per l'imposta ipotecaria e catastale — a differenza che per le precedenti- il legislatore non ha equiparato la rinunzia ai diritti reali immobiliari agli atti traslativi della proprietà di beni immobili. Il ricorrente sottolinea la distinzione dall'imposta di registro e donazione (per le quali il legislatore ha equiparato la rinunzia agli atti traslativi della proprietà) dalle imposte ipotecarie e catastali che hanno diversità di oggetto, essendo correlate ai servizi resi per la trascrizione e la voltura catastale, rilevando che l'atto di rinuncia, producendo la perdita del diritto, ha funzione liberatoria e non traslativa, avendo la rinunzia nella fattispecie funzione liberatoria, dovendosi escludere che possa trattarsi di donazione indiretta.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Va premesso che l'art. 1 della tariffa allegata al Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali (d.lgs. n. 347/1990, TUIC) recante "Indicazione della formalità. Trascrizioni diverse. Misura dell'imposta", dispone che l'imposta ipocatastale si applica nella misura fissa per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonchè per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Peraltro, l'art. 2 comma 1 del medesimo TUIC, stabilisce altresì che Ric. 2019 n. 35311 sez. MT - ud. 11-11-2020 -3- l'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

2.2. Inoltre, l'art. 2, comma 47 del D.L. n. 262 del 2006 conv. in L. n. 286/2006 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) dispone che: istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54), in connessione con l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 346 del 1990 (Imposta sulle successioni e donazioni), prevedendo che la rinunzia a diritti reali costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione;
secondo l'art. 1, Tariffa Parte 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 sull'imposta di registro, l'aliquota proporzionale si applica infatti alla 'rinuncia pura e semplice' a diritti reali immobiliari di godimento". A ciò si aggiunga che l'imposta ipotecaria (art. 2 TUIC) e quella catastale (art. 10 TUIC), si riferiscono alla medesima attività economica sottoposta alle imposte di registro (e di successione) e colpiscono le medesime manifestazioni di capacità contributive, per cui non può porsi in dubbio il collegamento tra detti tributi.
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