Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2022, n. 20383

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2022, n. 20383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20383
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: PARALUNGA SERGHEI nato il 12/02/1989 MELNIC AUREL nato il 08/03/1973 avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza;
udito il difensore Avv. A P G in difesa di PARALUNGA SERGHEI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.U.P. del Tribunale di Bergamo, all' esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 27 maggio 2021 irrogava agli imputati S P e M A di nazionalità moldava rispettivamente la pena di anni due tre, mesi dieci di reclusione ed éuro 3.860,00 di multa e la pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.060,00 per i reati di ricettazione e furto, non disponendo alcuna misura di sicurezza prevista dall'art. 235 c.p.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia che deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a carico degli imputati ed in punto di accertamento della concreta pericolosità degli stessi.

3. Il difensore d' ufficio di S P ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso rilevando che, secondo la costante ed univoca giurisprudenza della Suprema Corte, l'applicazione della misura in questione soggiace a un criterio discrezionale e facoltativo conferito dalla legge al giudice di cognizione e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che non appare condivisile la tesi del P.G. che, nel richiamare i principi fissati da Cass. n. 16798/2021 rv. 281515, ha chiesto riqualificarsi il ricorso ex art. 680 comma 2 c.p.p. con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza. La questione in esame attiene all' effettiva portata ed applicabilità dell'art. 579 comma 2 c.p.p. che testualmente dispone:" L' impugnazione contro le sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680 comma 2 c.p.p.". Secondo un primo orientamento, richiamato e fatto proprio dal P.G., in tema di misure di sicurezza personali, il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sicché il ricorso va riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inappellabilità delle sentenze di condanna, prevista dall'art.443, comma 3, cod. proc. pen., deve ritenersi riferita ai soli capi penali della sentenza, a fronte invece del carattere sistematico e generale della competenza funzionale del tribunale di sorveglianza a pronunciarsi sull'appello avverso le sole statuizioni sulle misure di sicurezza diverse dalla confisca). (Sez. 6 - , Ordinanza n. 16798 del 25/03/2021 Ud. (dep. 03/05/2021) Rv. 281515 — 01;
in senso conforme vedi Sez. 6 -, Ordinanza n. 8873 del 10/02/2022. Secondo altro orientamento è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, trattandosi di sentenza avverso la quale non è esperibile l'impugnazione di cui all'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n.35977 del 07/05/2019 Cc. (dep. 13/08/2019) Rv. 276863 - 01;
vedi in senso conforme Sez. 6 - , Sentenza n. 29544 del 07/10/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 279890. Ritiene questo Collegio di aderire all' orientamento da ultimo indicato alla luce del complessivo sistema della impugnazione di cui al codice di rito e tenuto conto della generale preclusione stabilita per il P.M. dall'art. 443 comma 3 c.p.p. di proporre "appello" avverso le sentenze di condanna emesse all'esito del giudizio abbreviato (salvo che esse abbiano modificato il titolo del reato), quale quella in esame. Dal momento che, ai sensi dell'art. 680 comma 3 c.p.p., l'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza è definita espressamente "appello" - e ciò in considerazione degli evidenti connotati di merito che caratterizzano la necessaria valutazione di pericolosità sociale del condannato-, dovendo trovare necessariamente applicazione le disposizioni generali sulle impugnazioni, fermo restando il divieto per il P.M. di appellabilità della sentenza di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato l' unico strumento di impugnazione possibile nella fattispecie in esame alla luce del sistema normativo vigente deve ritenersi il ricorso per cassazione.
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