Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2022, n. 20383
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AR RG nato il [...] LN EL nato il [...] avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza;
udito il difensore Avv. ASCANI PAOLA GIORGIA in difesa di AR RG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Bergamo, all' esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 27 maggio 2021 irrogava agli imputati GH LU e ME UR di nazionalità moldava rispettivamente la pena di anni due tre, mesi dieci di reclusione ed éuro 3.860,00 di multa e la pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.060,00 per i reati di ricettazione e furto, non disponendo alcuna misura di sicurezza prevista dall'art. 235 c.p.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia che deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a carico degli imputati ed in punto di accertamento della concreta pericolosità degli stessi.
3. Il difensore d' ufficio di GH LU ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso rilevando che, secondo la costante ed univoca giurisprudenza della Suprema Corte, l'applicazione della misura in questione soggiace a un criterio discrezionale e facoltativo conferito dalla legge al giudice di cognizione e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che non appare condivisile la tesi del P.G. che, nel richiamare i principi fissati da Cass. n. 16798/2021 rv. 281515, ha chiesto riqualificarsi il ricorso ex art. 680 comma 2 c.p.p. con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza. La questione in esame attiene all' effettiva portata ed applicabilità dell'art. 579 comma 2 c.p.p. che testualmente dispone:" L'