Cass. civ., sez. III, sentenza 17/09/2002, n. 13571

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Poiché effetto tipico della rappresentanza negoziale è la produzione di effetti esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato, in ordine alla domanda di annullamento del contratto proposta dal rappresentato ai sensi dell'art. 1394, il rappresentante che abbia agito in conflitto di interessi con il rappresentato è carente di legittimazione passiva "ad processum" e quindi (tranne il caso in cui il rappresentato agisca per il risarcimento dei danni nei confronti del "procurator" che abbia abusato dei suoi poteri rappresentativi), privo dell'interesse a contraddire la domanda volta ad ottenere la caducazione degli effetti del contratto tra rappresentato e terzo, risultando del tutto irrilevante che il rappresentante convenuto in giudizio si sia difeso nel merito, in quanto la carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va apprezzata in relazione alla domanda e cioè in relazione al rapporto di utilità oggettiva tra la lesione del diritto affermata e la tutela giurisdizionale domandata, e non anche all'opinione della parte.

Poiché il conferimento con provvedimento giudiziale della qualifica di liquidatore (nella specie, di una società semplice) integra una "qualità giuridica" assimilabile allo "status" agli effetti funzionali della sua efficacia "erga omnes", il terzo che ritenga di aver subito un pregiudizio da tale nomina può far valere le sue ragioni intervenendo nel giudizio di impugnazione ex art. 344 cod. proc. civ. o spiegando opposizione di terzo avverso il provvedimento di nomina, ma, ove non abbia sperimentato tali rimedi, non può poi contestare le modalità di acquisizione della qualità di liquidatore nel giudizio nel quale sia stato convenuto dal liquidatore medesimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/09/2002, n. 13571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13571
Data del deposito : 17 settembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. L F D N - Consigliere -
Dott. A S - Consigliere -
Dott. A T - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C G, Q M, elettivamente domiciliati in

ROMA PLE CLOD

10 32, presso lo studio dell'avvocato L C, che li difende unitamente all avvocato S C, giusta delega in atti;



- ricorrenti -


contro
SOCIETÀ semplice I TRE liq.re avv. M,

ROMA PZZA NAVONA

49, presso lo studio dell'avvocato P G (STUDIO PALANDRI), difesa dall'avvocato F N, giusta delega in atti;



- controricorrente -


contro
Q L, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ZANARDELLI

20, presso lo studio dell'avvocato F L, che lo difende unitamente all'avvocato F B, giusta delega in atti;



- controricorrente -


nonché contro
Q C, in qaulità di procuratore speciale di A F e di C G;

avverso la sentenza n. 402/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, emessa il 6/10/99 depositata il 21/10/99;
RG. 544/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;

udito l'Avvocato L C;

udito l'Avvocato F B;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, inammissibile il 2^, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il tribunale di Casale Monferrato, nel corso del procedimento instaurato da L Q per lo scioglimento della società semplice "I Tre G", di cui erano soci egli stesso e la moglie G C e nella quale era stato conferito l'immobile sito in vignale Monferrato, via Roma n. 2, angolo piazza del popolo n. 10, in accoglimento della richiesta dell'attore, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 4.2.1998, nominò l'avvocato Giulio N liquidatore
giudiziale per la custodia e la conservazione dei beni della società in attesa della definizione della causa di merito, allo scopo di non pregiudicare il diritto del Quartero alla liquidazione della società alle condizioni esistenti al momento della proposizione della domanda giudiziale. Con ordinanza del 14.7.1998 il tribunale preciso che i compiti ed i poteri del liquidatore "comprendono quello di impedire tutte le attività che abbiano come risultato la trasformazione dell'immobile e quindi di impedire la prosecuzione dei lavori diretti a modificare in modo irreversibile lo status quo esistente".

2. Con atto di citazione notificato il 27.4.1998 l'avvocato N, nella dichiarata qualità, convenne in giudizio innanzi al pretore G C, M Q, A F e C G per sentir dichiarare nullo o inefficace, ovvero per sentir annullare (perché concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato) il contratto di locazione portante la data 8.4.1996 con il quale G C, nella qualità di legale rappresentante della società "I Tre G", aveva locato ad uso commerciale agli altri tre convenuti la porzione del palazzo De Tullio prospiciente Via Roma in Vignale Monferrato. Nella causa intervenne volontariamente L C, che aderì alla domanda, cui i convenuti resistettero.
L'adito pretore di Casale Monferrato, con sentenza n. 389 del 1998 - recante la data del 16 ottobre 1998 ma depositata in cancelleria il giorno precedente (15.10.1998) - dichiarò, per quanto in questa sede ancora interessa, la nullità del contratto di locazione per indeterminabilità del corrispettivo, ordinò l'immediato rilascio dell'immobile al liquidatore giudiziale della società locatrice e condannò solidalmente i convenuti alle spese, che liquidò in oltre L. 17.000.000 a favore della società attrice ed in oltre L. 10.000.000 a favore dell'intervenuto L Q, oltre al compenso al "custode" giudiziario, liquidato in L. 4.120.000.


3. Con sentenza n. 402 del 1999 il tribunale di Casale Monferrato ha rigettato gli appelli di G C e M Q e gli appelli incidentali di A F e C G (gli ultimi due in persona del procuratore C Q), cui avevano resistito L Q e la società "I Tre G", rappresentata dal liquidatore avv. N.


4. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione G C e M Q affidandosi a cinque motivi, cui resistono con distinti controricorsi la società semplice "I Tre G" e L Q. I ricorrenti e la controricorrente società hanno anche depositato memorie illustrative.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE


1.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 99, 100 e 112 c.p.c. e 1394 c.c., in punto di difetto di legittimazione passiva di G C, del principio di soccombenza e del principio della domanda, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rappresenta la C di aver tempestivamente eccepito l'inammissibilità della propria vocatio in ius in quanto il contratto di locazione impugnato era intervenuto tra la società "I Tre G" (locatrice) ed i conduttori Michel Quatrero, Ferraris e Gaudio, e si duole che il tribunale abbia disatteso l'assunto col quale ella aveva sostenuto che non avrebbe potuto essere evocata in giudizio neppure quale rappresentante in addotto conflitto di interessi con la società rappresentata, parte del contratto. Afferma che, infatti, la domanda non era stata formulata nei suoi confronti;
che l'interveniente aveva precisato di costituirsi nei soli confronti dei tre conduttori e non della C;
che era del tutto irrilevante che ella avesse contestato nel merito la domanda nel corso della procedura cautelare per (non concesso) sequestro giudiziario;
che dunque aveva errato il tribunale laddove aveva ritenuto che ella fosse passivamente legittimata quantomeno in relazione alla domanda di annullamento per conflitto di interessi e che, comunque, l'eccezione fosse tardiva in quanto ella aveva accettato il contraddittorio difendendosi nel merito. Si duole, conseguentemente, anche della propria condanna al pagamento delle spese processuali in favore sia della società che dell'intervenuto.


1.2. Il motivo è fondato.
Il difetto di legittimazione passiva ad processi del rappresentante che abbia concluso il contratto in conflitto di interessi col rappresentato, in ordine alla domanda di annullamento del contratto proposta dal rappresentato ai sensi dell'art. 1394 c.c., è collegato alla caratteristica, tipica della rappresentanza,
della produzione degli affetti del negozio esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato, ai sensi dell'art. 1388 c.c.. Alla produzione di tali affetti il rappresentante è del tutto estraneo, con la conseguenza che - esclusa l'ipotesi (non ricorrente nella specie) nella quale il rappresentato agisca per il risarcimento dei danni nei confronti del procurato che abbia abusato dei suoi poteri rappresentativi - agli è privo dell'interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c., alla domanda volta alla caducazione degli affetti del contratto tra rappresentato e terzo.
Poiché, inoltre, la carenza di interessa ad agire ad a contraddire va apprezzata in relazione alla domanda ad è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, è del tutto irrilevante che il convenuto si sia difeso nel marito, posto che la sussistenza o la mancanza dell'interesse va apprezzata in relazione al rapporto di utilità oggettiva tra la lezione del diritto affermata e la tutela giurisdizionale domandata, e non anche all'opinione della parte.


2.1. Col secondo motivo anche M Q si duole - denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2272 e 2275 c.c., 81, 99, 100, 102 e 295 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo - della ravvisata proponibilità della domanda nei propri confronti, nell'assunto che essa fosse invece improponibile per non essere stato egli evocato in giudizio (benché socio della "I Tre G" per aver acquistato parte delle quote della madre C il 22.10.96) nella causa promossa da L Q per lo scioglimento della società;
con la conseguenza che la qualità di liquidatore dell'avv. N non gli era opponibile, non essendo egli tale nei suoi confronti. Ciò in quanto, ovviamente, egli fosse effettivamente socio. Il che era peraltro controverso in altri procedimenti pendenti, sicché il giudizio avrebbe dovuto essere necessariamente sospeso ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione delle cause pregiudiziali.

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