Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2007, n. 9845

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la questione, preliminare ad un'azione di determinazione del conguaglio del prezzo, circa la nullità del contratto di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, la cui disciplina inerisce finalisticamente alla commisurazione dell'indennizzo, e quindi tutela in modo diretto ed immediato la posizione del soggetto espropriando.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2007, n. 9845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9845
Data del deposito : 24 aprile 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

-98 45/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONGUAGLIO DA SEZIONI UNITE CIVILI CESSIONE VOLONTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1551/05 Dott. Rafaele CORONA Primo Presidente f.f. 3594/05 Presidente di sezione Dott. Salvatore SENESE Cron.9845 Presidente di sezione Dott. Roberto PREDEN Rep. 2724 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud. 20/02/07 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Consigliere Dott. NO DURANTE Dott. Pasquale PICONE Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA IE, BA IM, AN LE, BA RI, BA AN, BA BR, AS RO, FA TO, FA TO, quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore di FA IA, tutti domiciliati in ROMA, VIA G. ZANARDELLIelettivamente 2007 36, presso lo studio dell'avvocato PUCCIONI PAOLO, che 181 li rappresenta e difende unitamente agli avvocati 6 CAGNETTA VINCENZA, DE CONCILIIS GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI AVELLINO;
intimato - e sul 2° ricorso n° 03594/05 proposto da: COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE PORPORA, rappresentato e difeso dall'avvocato PERROTTA ALESSANDRO, giusta delega а margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale --

contro

BA IE, BA IM, AN LE, BA RI, BA AN, BA BR, AS RO, FA TO, FA TO, quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore di FA IA, tutti ૐ domiciliati in ROMA, VIA G. ZANARDELLIelettivamente 36, presso lo studio dell'avvocato PUCCIONI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAGNETTA VINCENZA, DE CONCILIIS GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso principale;
2 controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3228/02, non definitiva, depositata il 05/11/02 e la n. 3250/03, d efinitiva, depositata il 18/11/03, entrambe della Corte d'Appello di NAPOLI ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Salvatore udienza del 20/02/07 dal SALVAGO;
udito l'Avvocato Alessandro PERROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del quarto motivo del ricorso con conferma rimessione a sezione semplice per le altredell'AGO;
questioni. Svolgimento del processo Il Tribunale di Avellino con sentenza del 30 ottobre 1999 dichiarava la propria incompetenza per materia sulla richiesta di conguaglio da parte di Olim- pia, CE, CO, IE nonché NO Bale- strieri (anche n.q. di procuratore di AR Sas- so), LA TA e TO IF (anche n.q. di procuratore di NI, DI e AB IF) del corrispettivo di tre cessioni volontarie di alcuni ter- reni di loro proprietà stipulate con 1'I.A.C.P. di quella provincia in nome e per conto del comune di 3 (n. 57318 e 57319 Avellino con atti del 29 giugno 1982 di rogito notarile) e 25 gennaio 1983 (n. 57576 di rogi- to). Dichiarava altresì la competenza in unico grado della Corte di appello e sospendeva il processo sulla domanda subordinata dei cedenti di risarcimento del danno da commisurare al valore di mercato dei suoli, in attesa della decisione relativa alla domanda principa- le. Il giudizio veniva riassunto davanti alla Corte di ap- pello di Napoli che, con sentenza non definitiva del 5 novembre 2002 rigettò l'eccezione di nulli- tà, annullabilità ed efficacia dei contratti di cessione per difetto dei poteri di rappresentanza e l'eccezione di prescrizione sollevate dall'amministrazione comuna- 3250 le;
e con sentenza definitiva 2003 n. 3250, ha respinto le domande dei BA e consorti per avere ritenu- to nulle le cessioni per mancanza di oggetto, avendo le amministrazioni già acquisito in epoca anteriore alla loro conclusione la proprietà degli immobili per effet- to della c.d. occupazione espropriativa. Ha rigettato anche la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea perché tardi- vamente avanzata dagli attori soltanto in sede di pre- cisazione delle conclusioni, e perché su di essa il co- mune aveva immeditamanete dichiarato di non accettare il contraddittorio. Per la cassazione della sentenza i BA, la Mon- tagnano nonché gli IF hanno proposto ricorso per 5 motivi;
cui resiste con controricorso il comune di Avellino, il quale ha formulato a sua volta ricorso in- cidentale per un motivo. Motivi della decisione I ricorsi vanno anzitutto riuniti ai sensi dell'art.335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sen- tenza. Queste Sezioni Unite devono esaminare esclusivamente la questione di giurisdizione posta con il quarto motivo di quello principale;
con il quale i BA ed i consorti, denunciando violazione degli art.360 n.l e 2 cod.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi