Cass. pen., sez. II, ordinanza 23/08/2022, n. 31456
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGNOLA MARCO nato a CASERTA il 30/09/1978 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere M PTI. IN
FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 14/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10/02/2021, riducendo la pena inflitta a M B in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 629, primo comma, e 582 - 585 cod. pen.. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio
FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 14/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10/02/2021, riducendo la pena inflitta a M B in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 629, primo comma, e 582 - 585 cod. pen.. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio
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