Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2020, n. 35171
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI IE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2019 del Tribunale di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ND Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Massimo di Noia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di NI IE, confermando l'ordinanza emessa dal Gip presso lo stesso Tribunale il 29 aprile 2019 - la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003 - con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 7, commi 2 e 3, della legge n. 195 del 1974, a lui contestato perché D'SO NI, quale amministratore unico della Ecol Service s.r.I., con sede in Corsico, gli aveva elargito - in quanto componente del Consiglio regionale del Piemonte e candidato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, nella lista "Forza Italia-Berlusconi Presidente - un contributo economico di complessivi euro 10.000,00, in assenza della prescritta delibera da parte dell'organo sociale competente e senza annotare l'elargizione nel bilancio di esercizio;
laddove, in particolare, per evitare detti incombenti formali, l'erogazione avveniva a mezzo del pagamento della fattura n. 2/2018, fittiziamente emessa da E.S.T.R.O. INGEGNERIA s.r.l. il cui legale rappresentante era TI MI ND, per l'importo, comprensivo di IVA, di euro 12.688,00, e il TI, previa monetizzazione dell'incasso e trattenimento della minor somma di euro 2.500,00 a titolo di compenso per la mediazione, consegnava la somma stessa a TO RO che poi la recapitava a NI IE. Il giudice della libertà ha ritenuto integrati gli estremi oggettivi del reato, sul rilievo che D'SO era solito intrattenere un coacervo di rapporti con plurimi rappresentanti del mondo politico (ivi compreso l'indagato NI) verso i quali, in cambio di trattamenti di favore utili all'accaparramento di commesse, appalti e gare, si proponeva quale finanziatore delle campagne elettorali dei medesimi;
nel caso che in esame, da un'intercettazione ambientale captata nell'autovettura del D'SO, era emerso che lo stesso avrebbe versato una cifra pari a euro 6.000,00 nei confronti del futuro parlamentare NI per ottenere una corsia preferenziale per la gara d'appalto dell'ente acqua di Novara. Quanto all'elemento soggettivo del reato, si è ravvisato il dolo generico, in quanto l'indagato era perfettamente a conoscenza che le somme in oggetto erano pervenute da D'SO.
2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione con riferimento al pericolo di reiterazione del reato. Secondo la difesa, il giudice del riesame avrebbe apoditticamente desunto la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato dalla funzione di parlamentare ricoperta dall'indagato e dalle dichiarazioni rese da AI nell'interrogatorio del 13 settembre 2019, il quale avrebbe solamente affermato che NI "si sarebbe speso molto per individuare persone disponibili a supportare la campagna elettorale di LA in provincia di Novara";
inoltre, non vi sarebbe alcuna prova del fatto che i finanziamenti per le elezioni politiche del 2019 si fossero effettivamente concretizzati. A parere della difesa, non vi sarebbe alcun disvalore penale nell'erogare o reperire finanziamenti destinati ad un esponente politico, essendovi solo il limite della trasparenza e della rendicontazione;
infatti, a conferire illiceità alla condotta non sarebbe l'esistenza di un finanziamento in sé considerato ma la modalità con cui esso viene erogato;
modalità cui non vi sarebbe il minimo accenno nelle dichiarazioni di AI. Inoltre, per la difesa, il pericolo di recidiva non potrebbe essere desunto dal contegno processuale dell'indagato, rientrando pienamente nelle sue facoltà non ammettere gli