Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1688

CASS
Sentenza
1 marzo 1999
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
1 marzo 1999

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime • 1

L'art. 184, secondo comma della legge fall., ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano, prima di divenire tali, prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi - nel concordato come nel fallimento - proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali e diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1999, n. 1688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1688
Data del deposito : 1 marzo 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 13116 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1996 proposto
da
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO, società per azioni con sede in Cento, in persona del suo presidente e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paolo Tosti n. 19, presso lo studio dell'avvocato Mario Volpe che, unitamente agli avvocati Vincenzo Giberti e Pietro Benazzi, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e la difende, ricorrente
contro
IS IS, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell'avvocato Guido Pottino che, unitamente all'avvocato Laerte Brandol, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al controricorso e la difende, controricorrente
e contro
CALZATURE ON DI ON TO E C., società in accomandita semplice con sede in Mirabello, in persona del socio accomandatario NI ND, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell'avvocato Guido Pottino che, unitamente all'avvocato Eugenio Tonozzi, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso e la difende,
controricorrente
nonché sul ricorso iscritto al n. 14640 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1966, proposto
da
IS IS, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell'avvocato Guido Pottino che, unitamente all'avvocato Laerte Brandol, la rapresenta in virtù di procura speciale in calce al controricorso e la difende, ricorrente incidentale
contro
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO, società per azioni con sede in Cento, in persona del suo presidente e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paolo Tosti n. 19, presso lo studio dell'avvocato Mario Volpe che, unitamente agli avvocati Vincenzo Giberti e Pietro Benazzi, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e la difende, controricorrente
e nei confronti di
CALZATURE ON DI ON TO E C., società in accomandita semplice con sede in Mirabello, in persona del socio accomandatario NI ND, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso lo studio dell'avvocato Guido Pottino che, unitamente all'avvocato Eugenio Tonozzi, la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso e la difende,
intimata
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 587 del 4 maggio 1996. Udita, nella pubblica udienza del 5 novembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;

udito, per la ricorrente, l'avvocato Benazzi;

udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale subordinato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- In data 7 dicembre 1971 IS RI garantì con due distinte fideiussioni l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla s.n.c. IF IC LL di RI, ND &
C. nei confronti della Cassa di Risparmio di Cento in relazione, rispettivamente, ad un rapporto di conto corrente bancario ed ad un "castelletto".
In data 3 novembre 1972, la RI divenne socia (e legale rappresentante) della società debitrice IC LL. Con decreto del Tribunale di Ferrara del 4 luglio 1978, la predetta società IF IC LL fu ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il concordato fu omologato con sentenza dello stesso Tribunale del 9 novembre 1978. 2.1.- Dopo l'ammissione della società IC LL alla procedura, con atto di citazione notificato il 20-26 luglio 1978 la Cassa di Risparmio di Cento convenne davanti al Tribunale di Ferrara la RI nonché la s.a.s. RE ND di ND LO BE &
C. e - dopo aver dedotto di essere creditrice nei confronti della IC LL della somma di L. 65.147.750 - chiese al giudice adito: a) di dichiarare inefficaci nei propri confronti le due vendite immobiliari stipulate dalla RI in favore della s.a.s. RE ND con rogiti del notaio Ghirindelli, rispettivamente, del 7 dicembre 1973 e del 1 dicembre 1977;
b) di condannare la RI al pagamento della anzidetta somma di L. 65.147.750 in adempimento della sua obbligazione fideiussoria.
Le convenute, costituitesi in giudizio, resistettero alle domande.
In via preliminare ed assorbente, dedussero che la debitrice società IC LL aveva adempiuto le obbligazioni assunte col concordato omologato il 9 novembre 1978, il che, a mente dell'art.184 comma 2 L. AL., aveva comportato, in una con l'estinzione del
suo debito verso la Cassa di Risparmio di Cento, la liberazione della fideiubente RI e, conseguentemente, il presupposto della revocatoria proposta dalla attrice.
In subordine, per un verso, eccepirono sotto vari profili l'estinzione della fideiussione della RI;
e, per altro verso contestarono la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della domanda revocatoria.


2.2. Alla causa introdotta dalla Cassa di Risparmio di Cento furono riuniti, successivamente, quattro procedimenti proposti dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, dal Credito Romagnolo, dal Banco di Napoli e dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura nei confronti delle medesime convenute al fine di ottenere la revocatoria delle predette vendite immobiliari e la condanna della RI all'adempimento delle fideiussioni dalla stessa assunta anche nei confronti di questi istituti di credito.
2.3.- Nelle more del giudizio di primo grado, peraltro:
- con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 641 Cod, proc. civ. il 21 agosto 1982, il Presidente del Tribunale di Ferrara ingiunse alla RI di pagare alla Banca Nazionale dell'Agricoltura la somma dovuta a titolo di adempimento della obbligazione fideiussoria da essa assunta nei suoi confronti ed in favore della IC LL;

- la RI propose opposizione sostenendo, anche in quel giudizio, che in applicazione del disposto dell'art. 184 L. AL. doveva essere esclusa la propria responsabilità extraconcordataria in relazione alla fideiussione prestata essendo essa socia illimitatamente responsabile della società garantita ammessa al concordato, ed avendo assunto tale veste prima del deposito dell'istanza di ammissione alla procedura;

- l'opposizione della RI - accolta dal Tribunale di Ferrara fu respinta dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza 20 novembre 1987;

- la sentenza della Corte felsinea fu cassata con rinvio dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema n. 3749 del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi