Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/10/2011, n. 22382
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Il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere richiesto dopo che sia stata resa una decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell'ulteriore corso del giudizio nel grado. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento proposto ex art. 41 cod. proc. civ. in un giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, sezione regionale, dopo che tale giudice, nel contraddittorio della parte e decidendo sulla questione di giurisdizione da essa sollevata, si era pronunciato in modo espresso su di essa, in motivazione e in dispositivo, con provvedimento, sottoscritto da presidente e relatore, avente natura di sentenza ex art. 279 cod. proc. civ.).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - rel. Primo Pres. f.f. -
Dott. L F - Presidente di sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATM S.P.A. - AZIENDA TRASPORTI E MOBILITÀ, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato G A, rappresentata e difesa dall'avvocato C A, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 41834/2007 della CORTE dei CONTI per l'EMILIA ROMAGNA - Sezione giurisdizionale di BOLOGNA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2011 dal Presidente Dott. P V;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte vogliano, rigettando il ricorso, dichiarare che spetta alla Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna della Corte dei conti la giurisdizione contabile con riferimento ai conti di gestione della Soc. ATM.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Azienda trasporti e mobilità - ATM S.p.A., con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato l'8 marzo 2011 al Procuratore regionale presso la sezione della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, ha chiesto che le sezioni unite di questa Corte dichiarino che non spetta alla Corte dei conti la giurisdizione, che la stessa viene esercitando nel giudizio di conto in corso davanti a quella sezione.
Il Procuratore regionale ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte ed ha chiesto che le sezioni unite dichiarino che il ricorso è inammissibile od in subordine che la Corte dei conti nel caso ha giurisdizione. La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Due sono le questioni in discussione.
La prima, che attiene all'ordine del processo, è quella, posta nella conclusione principale del Procuratore regionale e del pubblico ministero, e che consiste nello stabilire se il regolamento di giurisdizione trovi ostacolo al suo esame, per il fatto d'essere stato richiesto quando in una fase del giudizio di conto, la sezione regionale della Corte dei conti s'era già pronunciata sulla questione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'ATM e l'aveva decisa affermando d'averla.
Ciò che si tratta di stabilire è se questa decisione, per la fase de giudizio in cui è intervenuta, ha o no attitudine a decidere nel grado della questione di giurisdizione e quindi ha o no natura di sentenza: da un'eventuale risposta affermativa scaturirebbe la preclusione di cui si è detto.
Questo, se la Corte dovesse muoversi nel solco della sua giurisprudenza, per cui il regolamento preventivo non può essere chiesto dopo che nel giudizio sia stata pronunciata una decisione, anche non di merito, che abbia natura di sentenza.
La seconda questione - al cui esame si dovrà accedere solo eventualmente -consiste nello stabilire se l'ATM è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti e questo in ragione della concreta configurazione del rapporto che la lega al Comune di Ravenna, che è di concessione della gestione dei parcheggi nel territorio comunale, con obbligo di pagamento di un canone fisso e di una integrazione commisurata ad una percentuale dei pedaggi riscossi nell'anno, nella misura del 75%.
2. L'esame della prima questione richiede di ripercorrere le fasi del giudizio che si è svolto davanti alla Corte dei conti. Sono così esposte, in modo non contestato, nel controricorso del Procuratore regionale:
1. Con decreto n. 7/07/GC del 24.10.2007, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna intimava all'A.T.M. s.p.a., agente contabile de Comune di Ravenna quale concessionario della gestione dei parcheggi di tale ente, la presentazione dei conti giudiziali della gestione per gli anni dal 1997 al 2006. Tale giudizio per resa di conto si concludeva con la trasmissione, in data 5.6.2008, dei conti giudiziali in oggetto da parte di A.T.M. s.p.a., firmati dall'agente contabile ma non parificati dal responsabile r del Servizio finanziario del Comune di Ravenna.