Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2022, n. 38130
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preliminare, dev'essere verificata la ritualità della notifica del ricorso. La Corte osserva che è trascorso l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 30.9.2015 come dichiarato da T V all'ufficiale giudiziario e da questi ver- balizzato nella relata di notifica e, dunque, questa si colloca oltre il termine entro il quale l'art. 2495, secondo comma, cod. civ. ammette la notifica presso la sede della società cancellata, e correttamente la notifica è stata diretta ai soci. Orbene, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, cod. proc. civ., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 2868 del 03/02/2017, Rv. 642888 - 01). 7. Benché sia nulla la notifica nei confronti della persona fisica Trodel- la Rinaldo, in quanto ricevuta dal figlio qualificatosi convivente senza emissione della comunicazione di avvenuta notifica, con indicazione del numero relativo, essendo inadeguata la generica espressione "os- servate le formalità di legge" a dimostrare il compimento dell'adem- pimento suddetto da parte dell'ufficiale postale, nondimeno la tempe- stiva costituzione in giudizio attraverso controricorso è idonea a sana- re il vizio per pieno raggiungimento dell'effetto. 8. Va poi scrutinata secondo ordine logico l'eccezione di inammissibili- tà del ricorso sollevata dai controricorrenti per essere il ricorso per Cassazione stato proposto e notificato ai soci di una società estinta per cancellazione dal Registro delle imprese in data 30.9.2015 senza che alcuna somma fosse stata riscossa dai soci, sulla base del bilancio di liquidazione. 9. Per decidere sulla questione è necessario fare riferimento all'art.28 del d.lgs. n.175 del 21 novembre 2014, rilevante ratione temporis, in quanto pubblicato in G.U. n.277 del 28 novembre 2014 e, dunque, applicabile alla presente fattispecie dal momento che la cancellazione della società è avvenuta il 30.9.2015, il quale dispone: «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha ef- fetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.». 10. Siffatta previsione di legge è stata interpretata dalla giurispru- denza della Sezione nel senso che l'«L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e de- gli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusi- vamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differi- mento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente.» (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140 - 01;conformi Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.15648 del 28/07/2015, Rv. 636038 - 01;Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.4536 del 21/02/2020, Rv. 657323 - 01). 11. La costituzionalità della richiamata previsione di legge è stata confermata dalla sentenza della Consulta n.142 del 2020, la quale ha espressamente preso in considerazione anche profili non sostanziali, nei seguenti termini: «Occorre considerare, poi, che la possibilità di notificare validamente gli atti intestati ad un soggetto non più esi- stente si presenta coerente con il sistema tributario complessivamen- te considerato, in quanto l'art. 65, quarto comma, del d.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), permette, con riguardo alle persone fisiche, che "la notifica degli atti intestati al dante causa [possa] essere effet- tuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domici- lio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma"». 12. Ad avviso del Collegio tale pronuncia non si pone in contrasto con la giurisprudenza della Sezione sull'applicabilità delle nuove disposi- zioni di cui all'art.28 comma 4 cit. collegate alla "sopravvivenza fisca- le" della società alle sole cancellazioni eseguite dal 13.12.2014 ìn poi, ritenuta per consolidata interpretazione normativa di carattere so- stanziale: «La norma, pertanto (contrariamente a quanto talora so- stenuto dall'amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un piano sostanziale e non "procedurale"», cfr. Cass. Sez. 5, Senten- za n. 6743 del 02/04/2015. Infatti, la sentenza della Consulta n.142/2020 non ha espressamente qualificato la natura della norma bensì, affrontando il tema della de- lega legislativa in attuazione della I. 11.3.2014, n.23, artt.1 e 7 e del rispetto del diritto di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., ha rigettato le doglianze prospettate attraverso argomentazioni che investono l'ob- bligazione tributaria e che presuppongono una qualificazione sostan- ziale della previsione suddetta, in linea con la giurisprudenza di legit- timità. La citata sentenza della Corte costituzionale afferma in parti- colare che «tale disposizione, anche a fronte dell'estinzione della so- cietà di capitali (e di persone, come ha avuto modo di chiarire la Cor- te di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 24 aprile 2015, n. 6743), consente la stabilizzazione degli atti dell'amministrazione fi- nanziaria, potendo, infatti, quest'ultima effettuare le attività di con- trollo e di accertamento negli ordinari termini previsti dalla disciplina tributaria, nonché notificare i relativi atti direttamente all'originario debitore». 13. Del resto, l'art.28 cit. è stato delibato e applicato, sia pure ai fini della giurisdizione, anche dalle Sezioni Unite della Corte, nella sen- tenza n. 619/21 e anche in quel processo l'oggetto dell'azione pro- mossa è stata la postulata illegittimità o inesistenza della pretesa azionata nei confronti degli ex soci della società cancellata, correlata vuoi alla carenza di legittimazione passiva del rapporto - in ragione dell'operatività del meccanismo introdotto dall'art. 28, comma 4 d.lgs. n. 174/2014 - vuoi dalla mancata distribuzione di utili ai soci in fase di liquidazione alla stregua dell'art. 2495 cod. civ. (cfr. premessa in fatto e punto 2.1. della sentenza ult. cit.). Le Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione hanno così statuito: «2.2. Si tratta, evidentemente, di controversia che rimane attratta alla giurisdizione del giudice tributario, attenendo a pretese relative alla non debenza dei tributi oggetto dell'avviso di accertamento impugnato dai soggetti ai quali lo stesso è stato notificato. E ciò vale tanto sotto il profilo del- la rilevanza dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 174/2014 - sul quale, v., di recente, Corte cost. n.142/2020 - circa il differimento dell'effetto estintivo della società cancellata (di persone o di capitali), per cinque anni limitato al settore tributario e contributivo, evocata dagli ex soci della società destinatari dell'avviso di accertamento, involgendo il tema della responsabilità del socio per i debiti della società cancellata dal registro delle imprese, più volte esaminato dalla sezione tributaria di questa Corte in esito alle pronunzie rese da queste Sezioni unite - sentenze 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072- e degli effetti della normativa sopravvenuta.
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