Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/01/2023, n. 362
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Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale un'emittente televisiva faccia valere la violazione, da parte della P.A., dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto derivante dalla concessione di una frequenza televisiva. (Principio affermato in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla titolare del diritto d'uso di una concessione televisiva nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva erroneamente concesso la medesima frequenza ad altra emittente, le cui trasmissioni interferivano con quelle della ricorrente, impedendo agli utenti la visione dei relativi programmi).
Sul provvedimento
Testo completo
00362-23 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. - CIVILE GENERALE ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΝΝΑ - Presidente di Sezione - O D MSI - Consigliere - Ud. 08/11/2022 - CC R.G.N. 15816/2020 D SI - Consigliere - Rep. Aron 362 E M - Consigliere - ADRIANO -Consigliere - PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - A GTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO I T Rel. Consigliere - - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15816-2020 proposto da: TELERIVIERA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato B T, rappresentata e difesa dagli avvocati R V ed E B;
- ricorrente -
contro 5 3 5 22. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente · avverso la sentenza n. 1717/2019 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 27/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere I T. FATTO 1. La società Teleriviera srl conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il Ministero dello sviluppo economico per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che quest'ultimo gli avrebbe cagionato, in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, ai sensi degli artt. 1175 e 1375, cod. civ., e dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990. 2. Si costituiva il Ministero dello sviluppo economico, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.
3. L'eccezione veniva accolta dal Tribunale che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale statuizione costituiva oggetto di appello da parte di Teleriviera srl. L'impugnazione veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 1717 del 2019. La Corte d'Appello, nel confermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ha affermato che Teleriviera srl si doleva che il Ministero avesse erroneamente concesso, anche alla società Media Video scarl, la medesima frequenza sul canale UHF21, già attribuito alla società Esare srl, che ne aveva ceduto l'utilizzo ad essa Teleriviera Proprio in conseguenza della suddetta seconda concessione, le trasmissioni di Media Video scarl avevano iniziato a interferire con quelle di Teleriviera, impedendo all'utenza la visione dei programmi trasmessi da quest'ultima. Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- 4. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre Teleriviera srl, prospettando tre motivi di ricorso.
5. Resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico, aderendo alla dichiarata giurisdizione del giudice amministrativo e deducendo l'infondatezza del ricorso.
6. La ricorrente ha depositato memoria. DIRITTO 1. Occorre premettere che la Corte d'Appello ha affermato che la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dal Ministero per lo sviluppo economico, emergeva dallo stesso atto di appello della società Teleriviera srl, nella parte in cui affermava che "la responsabilità del Ministero deriva in estrema sintesi, dall'avere erroneamente concesso la medesima frequenza sul canale UHF21, già attribuita ad ESARE srl, la quale ne ha ceduto l'utilizzo a Teleriviera, anche a Media Video scarl. Proprio in conseguenza della suddetta seconda concessione, le trasmissioni di Media Video scarl hanno iniziato a interferire su quelle di Teleriviera, impedendo all'utente la visione dei programmi trasmessi da quest'ultima". La fattispecie era stata descritta in questo modo anche nel giudizio di primo grado. Pertanto, assume la Corte d'Appello che era evidente che