Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2022, n. 04291
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ET CO, nato a [...] il [...] 2. TO IL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Verona ha confermato il decreto del 22 marzo 2021, notificato ed eseguito il 27 marzo 2021, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona che ha disposto procedersi a perquisizione presso le abitazioni di CO ET e IL TO, il loro comune studio professionale e ulteriori locali nella loro disponibilità, nonché a perquisizione personale dei predetti e al sequestro probatorio del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato di cui all'art. 580 cod, pen. commesso in danno di AN OR. Nel decreto di perquisizione e sequestro si richiamano gli estremi di una informativa redatta dalla Guardia di finanza e datata 12 marzo 2021 e si afferma che i beni da ricercare ed in particolare un video riproducente il OR, memorizzato su supporti informatici, potrebbero essere reperibili sulle persone sottoposte alle indagini o nei luoghi nella loro disponibilità.
2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione IL TO e CO LE, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano carenza di motivazione non avendo il Tribunale del riesame indicato da quali indizi dovrebbe desumersi che essi siano gli autori del reato per cui si procede e per non avere dato risposta alle censure della difesa. Il Tribunale ha affermato che nel corso delle indagini svolte a seguito del suicidio del maresciallo della Guardia di Finanza OR, uccisosi con un colpo di pistola, nel computer della vittima erano stati trovati tre file contenenti tre missive indirizzate alla moglie, ai genitori ed ai propri superiori;
in quest'ultima lettera il OR faceva riferimento ad un video, diffuso tra i suoi colleghi, che da due settimane gli aveva stravolto la vita;
egli invitava pure i suoi superiori a leggere la relazione di servizio a loro indirizzata e conservata nel cassetto della sua scrivania. La relazione alla quale il OR faceva riferimento era quella del 18 febbraio 2021 con la quale egli informava i suoi superiori di un problema che aveva interessato il condominio nel quale risiedeva, amministrato da CO ET. Il OR aveva subito un danno alle tapparelle del proprio appartamento ed aveva chiesto al TO di attivare la polizza assicurativa condominiale. Era illogico ritenere che il OR potesse essersi suicidato per un danno alle tapparelle e il Tribunale aveva travisato la lettera inviata dal OR ai suoi superiori e ciò comportava la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. In realtà, egli aveva scritto nella sua missiva che da più di due settimane giravano voci sul suo conto all'interno della caserma;
il disagio del OR era chiaramente connesso a qualcosa accaduto all'interno della caserma, poiché egli aveva affermato che i colleghi lo deridevano, mimavano posizioni e parlavano di un video senza farsi alcuno scrupolo. Egli aveva asserito pure di non sapere come giustificare con sua moglie ed i suoi genitori quel filmato che in pochi giorni lo aveva privato della dignità, del lavoro e anche di sua moglie. Il OR aveva invitato i suoi superiori a non divulgare a sua moglie ed ai suoi genitori il contenuto del filmato, perché frutto di infamia e teso a forzare una persona che non si piegava a determinate posizioni;
li aveva esortati a considerarlo una vittima e non un carnefice come loro lo avevano fatto apparire e aveva sostenuto di essere stato incastrato da una persona, senza scrupoli e priva di dignità, che egli voleva denunciare e che aveva creato «questo teatrino» per distruggerlo. Il Tribunale di Verona, evidenziano i ricorrenti, non chiarisce perché il video dovrebbe trovarsi in loro possesso e perché esso non sia stato cercato presso i colleghi del OR, che, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo, ne avevano sicuramente la disponibilità, e perché la relazione di