Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08104

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08104
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALDO COSIMO nato a BATTIPAGLIA il 26/04/1977 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA M, che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto il rigetto del ricorso;
e l'avvocato G P che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 aprile 2022 la Corte di appello di Salerno - all'esito del gravame interposto da C C - ha rideterminato in euro 2.582 la pena irrogata allo stesso imputato dal Tribunale di Salerno con la pronuncia in data 11 maggio 2021, confermando nel resto la decisione di primo grado che - all'esito di giudizio abbreviato - ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali e gli aveva concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In particolare, al C, addetto alla sorveglianza della discoteca Sea Garden di Salerno, è stato contestato di avere cagionato il 15 maggio 2016, in concorso con A B (per cui si è proceduto separatamente), lesioni personali guaribili in 7 giorni al cliente S C.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 178, comma 1, lett. c), e 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen. - sono stati prospettati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.), a cagione del rigetto, da parte della Corte di merito all'udienza del 19 aprile 2022, della richiesta di differimento del procedimento al fine della rinnovazione dell'istruttoria, segnatamente disponendo «la lettura delle dichiarazioni dibattimentali» rese da Cesare N ovvero per assumere la testimonianza dello stesso N, soggetto mai sottoposto ad indagini che, deponendo (il 5 aprile 2022) nel separato giudizio celebrato a carico di A B, aveva reso dichiarazioni a discarico dell'imputato (le cui trascrizioni non erano state depositate), confermando quanto dichiarato nell'immediatezza del fatto e raccolto nell'annotazione di polizia giudiziaria ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. (del 15 maggio 2016) e, in particolare, ammettendo la propria responsabilità e affermando che il C non fosse presente: si tratterebbe di prova sopravvenuta al giudizio di primo grado (e, per vero, alla scadenza del termine per
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