Cass. civ., sez. VI, ordinanza 31/08/2021, n. 23627
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27625-2019 proposto da: DI IG LO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LIBERATORE;
-firatrente-
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;, ope legis;
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 173, presso lo STUDIO LEGALE BONURA - FONDERICO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 65/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 27625 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- R.G. 27625/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Campobasso, a conferma della sentenza del Tribunale di Larino, ha dichiarato dovuto da GI EL FI il contributo alla Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri (d'ora in avanti CIPAG) per il periodo 2008-2010;
ricostruita la normativa in tema di casse di previdenza private (d.lgs. n. 509 del 1994), la Corte d'appello ha affermato che l'obbligo contributivo è dovuto dal geometra iscritto all'albo professionale a prescindere dalla sussistenza di altra attività lavorativa soggetta a contribuzione, per la presunzione legale di svolgimento dell'attività libero professionale ai sensi dell'art. 5 dello statuto della CIPAG, prevista iuris tantum e dunque sempre superabile mediante prova contraria da parte dell'interessato;
nel caso in esame, GI EL FI non aveva fornito prova contraria del fatto di essere amministratore di una società avente oggetto sociale oggettivamente connesso alla professione di geometra;
la cassazione della sentenza è domandata da GI EL FI sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;
la Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione