Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2012, n. 18583

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Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2012, n. 18583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18583
Data del deposito : 29 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. P S - rel. Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. V E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F G (FBN GPP 64H221 I158D), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, via Zara n. 13, presso lo studio legale Fonzi, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato N F;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona n. 710/2011 depositato in data 18 luglio 2011, emesso nel procedimento iscritto al n. 520/2009 R.V.G..
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 luglio 2012 dal Consigliere relatore Dott. S P;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2009 presso la Corte d'appello di Ancona, F G ha proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per la irragionevole durata di un procedimento penale al quale era stato sottoposto, definito con sentenza di condanna resa in data 8 ottobre 2008 dalla Corte d'appello di Bologna, di parziale riforma della precedente condanna di cui alla sentenza del Tribunale della medesima città in data 8 luglio 1998. La Corte d'appello ha rilevato che il ricorrente aveva avuto conoscenza legale dello svolgimento di indagini a suo carico con la citazione per l'udienza dibattimentale dinnanzi al Tribunale in data 13 novembre 1996;
ha quindi ritenuto che la durata ragionevole del processo, di non particolare complessità, avrebbe dovuto essere di tre anni per il primo grado, di due per l'appello e di uno per la cassazione (giudizio, quest'ultimo, che si sarebbe concluso con sentenza del 7 luglio 2010). Quindi, accertata in ventiquattro anni la durata complessiva del giudizio penale presupposto, e detratti i sei anni di durata ragionevole, la Corte d'appello ha determinato in diciotto anni la protrazione irragionevole del processo e ha liquidato un indennizzo di 10.800, Euro, ottenuto sulla base di un parametro di 600,00 Euro per anno di ritardo, tenuto conto del fatto che il giudizio si è concluso con l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente.
Quanto alle spese, la Corte d'appello, rilevato che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 il pagamento delle spese, da porsi a carico della parte non ammessa al patrocinio e a favore di quella ammessa, dovrebbe essere eseguito a favore dello Stato, ha ritenuto, stante la coincidenza della parte tenuta al pagamento con quella che dello stesso pagamento dovrebbe essere beneficiarla, di non poter provvedere.
Per la cassazione di questo decreto F G ha proposto ricorso sulla base di due motivi. L'amministrazione intimata ha resistito con

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