Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/1988, n. 3832

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La sospensione dei termini disposta, dall'art. 1, comma sesto, del d.l. 30 aprile 1981 n. 168 (convertito nella legge 27 giugno 1981 n. 331) e successivi analoghi provvedimenti, in relazione ai rapporti giuridici relativi ai beni ed alle materie attribuite alla gestione di liquidazione degli enti (mutualistici) soppressi con d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386), opera fino a quando la parte (ministero del tesoro - ufficio speciale liquidazioni e, per esso, Avvocatura dello stato), nel cui esclusivo interesse la sospensione stessa è stata disposta, abbia dichiarato di non avvalersene o compiuto Atti incompatibili con la volontà di fruirne, restando così in pari misura tutelata anche l'altra parte, senza che, tuttavia, quest'ultima possa validamente opporsi alla rinuncia della prima alla sospensione dei termini stabilita solo nel suo interesse. ( Conf 3976/86, mass n 446791).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/1988, n. 3832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3832
Data del deposito : 6 giugno 1988

Testo completo

La sospensione dei termini disposta, dall'art. 1, comma sesto, del d.l. 30 aprile 1981 n. 168 (convertito nella legge 27 giugno 1981 n. 331) e successivi analoghi provvedimenti, in relazione ai rapporti giuridici relativi ai beni ed alle materie attribuite alla gestione di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi