Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/12/2024, n. 32545
Ordinanza
14 dicembre 2024
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14 dicembre 2024
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Massime • 2
Il Comune è responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni che derivano dal difetto di manutenzione di una strada "di penetrazione rurale", se aperta al pubblico transito, e dei suoi accessori e pertinenze. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità di un Comune per un sinistro stradale mortale cagionato dalla mancanza di barriere laterali idonee ad impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale).
L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - patrimoniale - al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale attesa la ontologica diversità del bene oggetto di lesione).
Sul provvedimento
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento