Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2021, n. 21126

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2021, n. 21126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21126
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento nei confronti di: 1) ER SC OR, nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza emessa il 24/09/2020 dalla Corte di appello di Milano;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e l'inammissibilità dell'istanza avanzata nell'interesse dell'imputato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 24/09/2020 la Corte di appello di Milano, decidendo sull'istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata da SC OR ER, relativo alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in ventuno anni di reclusione. La rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato conseguiva all'individuazione del delitto più grave giudicato dalla sentenza irrevocabile di cui al punto 2, che comportava la determinazione di una pena base di diciannove anni e sei mesi di reclusione, alla quale andava applicato l'aumento di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato giudicato dalla sentenza irrevocabile di cui al punto 1 e di due mesi di reclusione per il reato giudicato dalla sentenza irrevocabile di cui al punto 3. 2. Avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 666, commi 2, 6 e 7, cod. proc. pen., conseguente al fatto che con la decisione in esame era stato rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a SC OR ER senza tenere conto del giudicato formatosi sui provvedimenti emessi, quale Giudice dell'esecuzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nelle date del 15/12/2016 e 16/02/2018. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e

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