Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/04/2023, n. 09330

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/04/2023, n. 09330
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09330
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 27746-2022 proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n. 3052/2022 depositata il 25/11/2022 nella causa tra: MARGHERITA SPADARO;
-ricorrente non costituita in questa fase -

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA, ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARTA E. CIACERI DI MODICA, MALTESE FERNANDA;
-resistenti non costituiti in questa fase - Ric. 2022 n. 27746 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA’, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatti di causa

1. M S proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Ragusa al fine di ottenere il riposizionamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023, con condanna dell’amministrazione scolastica convenuta all’assegnazione del punteggio pari a 21.33, per il profilo di assistente amministrativo, pari a 29.08, per il profilo di collaboratore scolastico. La ricorrente deduceva di aver prestato servizio per numerosi anni (dall’a.s. 2004/05 all’a.s. 2020/21), presso vari istituti scolastici di Modica, come OSA (operatore socio-assistenziale) e Asacom (assistente all’autonomia e alla comunicazione) ed assumevache, in conformità del D.M. n. 50 del 2021, il servizio predetto avrebbe dovuto essere considerato, in sede di domanda di inserimento in graduatoria, come “altro servizio”. L’amministrazione, in sede di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, non aveva riconosciuto alla ricorrente il punteggio relativo agli anni di servizio svolti come assistente OSA e Asacom. Nonostante il reclamo proposto dalla Spadaro, nella pubblicazione della graduatoria definitiva era stato decurtato il punteggio relativo agli anni di servizio svolti come “ausiliario” presso diverse scuole di Modica dall’a.s. 2004/2005 e sino all’a.s. 2020/2021. Il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, volta ad ottenere provvisoriamente il punteggio per il servizio reso come “ausiliario”, con conseguente riposizionamento all’interno delle graduatorie. In sede di merito, il medesimo Tribunale, con sentenza n. 865/2022 del 20/9/2022, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. A parere del Tribunale adito, la giurisdizione sulla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto spetta al giudice amministrativo in base alla natura concorsuale del procedimento di formazione di tali graduatorie e, a tal fine, non assume rilievo la contestazione dell’atto generale o normativo di regolamentazione del procedimento o l’affermazione di un diritto soggettivo all’inserimento in graduatoria (diversamente da quanto accade per le graduatorie ad esaurimento). La sig.ra Spadaro, manifestando il proprio interesse ad ottenere una pronuncia sulla domanda originariamente proposta, riassumeva il giudizio dinanzi al TAR per la Sicilia. Ric. 2022 n. 27746 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 3 - 2. Il TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza n. 3052/2022 del 25/11/2022, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizionedinanzi alle Sezioni Unite, richiamando le pronunce di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 25836/2016 e n. 17123/2019 e ritenendo che la procedura in contestazione, essendo caratterizzata dall’assenza di ogni valutazione discrezionale e risolvendosi nel semplice inserimento dell’interessato, in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, non ha i connotati tipici delle procedure concorsuali.

3. Le partidel giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.

4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Ragioni della decisione 1. Ritengono queste Sezioni Unite che la presente causa, in conformità alle conclusioni del P.G., debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
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