Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 40199

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 40199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40199
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIGLIA SALVATORE nato a PATTI il 06/10/1967 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO A;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui S G aveva chiesto dichiararsi estinte,ex art. 173 cod. pen. la pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto . con sentenza della Corte di appello di Messina, in data 16 luglio 2018. A ragione osserva che la prescrizione della pena non è maturata posto che il condannato ha usufruito dell'indulto e che, pertanto, il termine ha cominciato a decorrere solo a seguito della revoca del provvedimento di clemenza.

2. Ricorre G, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 172 e 173 cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 672 e 667, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione Lamenta che la Corte distrettuale ha attributo efficacia all'indulto malgrado sia pacifico ed incontestato che il relativo provvedimento, emesso dal Tribunale di Patti in data 2 settembre 2008, non sia stato notificato all'interessato. A seguito di tale omissione il provvedimento applicativo dell'indulto non ha prodotto effetti e non è nemmeno impugnabile con l'opposizione da parte del condannato posto che nelle more è intervenuta la revoca di diritto. Proprio perché inefficace non è stato preso in considerazione dai provvedimenti successivamente emessi dal giudice dell'esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento.

1. La revoca dell'indulto si realizza ope legis a seguito della sola verificazione della condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato successivamente commesso (ex plurimis, Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343;
Sez. 1, n. 21008 del 24/01/2012, Mignemi, Rv. 253548;
Sez. 1, n. 616 del 02/12/2009, dep. 2010, Moscovita, Rv. 245982;
Sez. 1, n. 12466 del 11/03/2009, Armento, Rv. 243498;
Sez. 1, n. 8640 del 10/02/2009, D'Agostino, Rv. 242886). A mente dell'art. 172, quinto comma, cod. pen. l'estinzione della pena, anche quella per prescrizione, ove subordinata a condizione, decorre dalla realizzazione di essa. Proprio con riferimento al tema della prescrizione della pena in situazioni in cui la sua estinzione per effetto dell'indulto già applicato fosse venuta meno per la revoca del beneficio, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato;
"nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio", e non dalla data di commissione del reato o del provvedimento di revoca del condono (Sez. Un., n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399).
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