Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/09/2020, n. 20470
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7564-2014 proposto da: DI STEFANO EUELE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA VICO l, presso lo studio dell'avvocato L P M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R C;
- ricorrente -
contro
- I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PEVIDENZASOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCRIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PEDEN, LIDIA CRCVALLO, LUIGI CLIULO e ANTONELLA PATTERI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2187/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2013, R.G.N. 10338/2008. Rilevato che 1. E D S conveniva in giudizio l'INPS e, premesso di essere stato dipendente della società Alitalia, con qualifica di assistente di volo e mansioni di purser fino alla data del 31.8.2000, di essere stato iscritto al Fondo Volo presso l'INPS fino alla cessazione del rapporto, dedotto che gli era stata liquidata una pensione in misura inferiore al dovuto, chiedeva l'accertamento del suo diritto al calcolo della pensione sulla base della retribuzione individuata ai sensi dell'art. 2, comma 3, d. Igs n. 164 del 1997 relativamente ai periodi di pensione maturati anteriormente al 31.12.1997 e, per l'effetto, in via principale, condannare l'INPS ad erogargli una pensione mensile dell'importo di C 3.973,78 (in luogo di quella in concreto corrisposta pari a C 3.188,50) nel rispetto del limite annuo di C 51.659,15 nonché tutte le differenze maturate sugli importi già percepiti, oltre accessori come per legge;
in subordine chiedeva la condanna dell'INPS al riconoscimento in suo favore, di una pensione mensile pari a C 5.350,06;
2. il giudice di primo grado accoglieva la domanda principale con statuizione confermata dal giudice di appello che rigettava sia l'appello dell'INPS che l'appello del Di Stefano;
3. per la cassazione della decisione E D S ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
l'INPS ha resistito con tempestivo controricorso.
4. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 - bis .
1. cod. proc. civ.;
Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione dell'art. 8, comma 7, legge n. 480/88 «in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 nonché omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.», censura la sentenza impugnata per avere respinto l'appello incidentale - concernente il corretto calcolo del massimale - sulla base del rilievo che il giudice di prime cure aveva attribuito il medesimo importo riportato nella domanda principale, mentre il calcolo maggiore proposto nell'appello incidentale era superiore al petitum e non poteva essere pertanto preso in esame. Deduce la errata interpretazione dell'appello incidentale la cui finalità - sostiene- era limitata ad un sindacato
- ricorrente -
contro
- I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PEVIDENZASOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCRIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PEDEN, LIDIA CRCVALLO, LUIGI CLIULO e ANTONELLA PATTERI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2187/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2013, R.G.N. 10338/2008. Rilevato che 1. E D S conveniva in giudizio l'INPS e, premesso di essere stato dipendente della società Alitalia, con qualifica di assistente di volo e mansioni di purser fino alla data del 31.8.2000, di essere stato iscritto al Fondo Volo presso l'INPS fino alla cessazione del rapporto, dedotto che gli era stata liquidata una pensione in misura inferiore al dovuto, chiedeva l'accertamento del suo diritto al calcolo della pensione sulla base della retribuzione individuata ai sensi dell'art. 2, comma 3, d. Igs n. 164 del 1997 relativamente ai periodi di pensione maturati anteriormente al 31.12.1997 e, per l'effetto, in via principale, condannare l'INPS ad erogargli una pensione mensile dell'importo di C 3.973,78 (in luogo di quella in concreto corrisposta pari a C 3.188,50) nel rispetto del limite annuo di C 51.659,15 nonché tutte le differenze maturate sugli importi già percepiti, oltre accessori come per legge;
in subordine chiedeva la condanna dell'INPS al riconoscimento in suo favore, di una pensione mensile pari a C 5.350,06;
2. il giudice di primo grado accoglieva la domanda principale con statuizione confermata dal giudice di appello che rigettava sia l'appello dell'INPS che l'appello del Di Stefano;
3. per la cassazione della decisione E D S ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
l'INPS ha resistito con tempestivo controricorso.
4. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 - bis .
1. cod. proc. civ.;
Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione dell'art. 8, comma 7, legge n. 480/88 «in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 nonché omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.», censura la sentenza impugnata per avere respinto l'appello incidentale - concernente il corretto calcolo del massimale - sulla base del rilievo che il giudice di prime cure aveva attribuito il medesimo importo riportato nella domanda principale, mentre il calcolo maggiore proposto nell'appello incidentale era superiore al petitum e non poteva essere pertanto preso in esame. Deduce la errata interpretazione dell'appello incidentale la cui finalità - sostiene- era limitata ad un sindacato
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