Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24166

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24166
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ONESTI SABRINA nato a GENOVA il 30/05/1969 P F nato a MILANO il 21/12/1966 M L nato a GENOVA il 06/02/1962 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato L V del foro di GENOVA in difesa delle parti civili GENTILE SIMONA e F E, che depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese chiede la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alle conclusioni del proc. gen. E' presente l'avvocato D F L del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. R R del foro di GENOVA in difesa del responsabile civile non ricorrente AUTORITA' SISTEMA DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE e del ricorrente M L e che chiede l'accoglimento del ricorso. E presente l'avvocato P D del foro di GENOVA in difesa di ONESTI SABRINA e P F che riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26.4.2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato S O, F P e L M responsabili in ordine al delitto (capo A) di cui agli artt. 113, 434, 449, cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro, colposamente cagionato il crollo della terrazza dell'immobile sito sul lungomare di Pegli, bene demaniale di proprietà dell'Autorità Portuale ed oggetto di concessione, unitamente all'arenile circostante, in favore della S.n.c. Andrea Doria di O S & C.;
al crollo conseguivano lesioni personali colpose (capo B) in danno di alcuni avventori che si trovavano sul terrazzo dell'immobile adibito a ristorante (fatto del 19.8.2015).

2. La vicenda in disamina è stata così sinteticamente ricostruita dai giudici della Corte territoriale: - in data 14.6.2012 la Capitaneria di Porto segnalava alla Direzione Tecnica dell'Autorità Portuale di Genova che lo stabilimento balneare denominato Bagni Doria - in Pegli - appariva in evidente stato di degrado e che occorreva valutare la situazione dell'area;
- in data 18.6.2012 veniva effettuato un sopralluogo da parte di due funzionari della Capitaneria di Porto e di M L, in servizio all'Ufficio tecnico del Demanio, il quale con missiva 19.6.2012 attestava che lo stabilimento, nonostante l'efficienza delle strutture portanti, necessitava di interventi manutentivi da parte del concessionario, il quale veniva invitato a presentare al più presto all'Autorità portuale un progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria;
secondo il Maturanza si trattava prevalentemente di problemi di carattere estetico, inidonei a compromettere "le strutture portanti del manufatto";
- i lavori venivano iniziati da Ferrari Clara, all'epoca legale rappresentante della società concessionaria, il 27.6.2012 ed eseguiti dalla RAF Ponteggi S.r.l., di cui era legale rappresentante P F, a sua volta socio della S.n.c. Andrea Doria;
- in data 1.8.2012 veniva comunicata all'Autorità portuale la fine dei lavori e la riapertura al pubblico dell'attività di ristorazione e stabilimento balneare;venivano eseguiti ulteriori lavori di messa in sicurezza dell'edificio, come richiesto dall'Autorità portuale, per cui la concessione demaniale veniva rinnovata il 30.12.2014 a nome Andra Doria S.n.c. di O S, nel frattempo subentrata alla Ferrari in data 26.3.2013;
- in data 19.8.2015, nella tarda serata, si verificava il crollo della soletta a sbalzo in cemento armato aggettante sulla spiaggia e adibita a ristorante, sulla quale stavano cenando diverse persone, tra cui le parti civili F, B e G, le quali precipitavano sull'arenile sabbioso sottostante, riportando varie lesioni, oltre a ripercussioni psicologiche. Nel corso delle indagini susseguenti all'evento veniva disposta consulenza tecnica dal PM, a seguito della quale venivano individuate le cause del crollo nell'estremo deterioramento delle orditure metalliche delle mensole dello sbalzo, completamente arrugginite e affette da un processo di ossidazione durato decenni, già presenti all'epoca di effettuazione dei lavori nell'anno 2012. 3. La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha ritenuto che l'intervento del 2012 era stato inadeguato e non risolutivo delle criticità profonde esistenti nell'edificio, non essendo stati affrontati i problemi strutturali ma solo quelli meramente estetici e funzionali dell'immobile. Ha quindi ritenuto, in primis, la responsabilità di O S, nella sua posizione di garante, quale amministratrice della società concessionaria al momento del crollo. Costei si era limitata a far terminare i lavori in corso, persistendo nella condotta omissiva tenuta dalla Ferrari, per non avere negligentemente interpellato un ingegnere strutturista al quale sottoporre il quesito se fosse necessario pianificare un intervento risolutivo per la sicurezza dell'immobile. Ha ravvisato la responsabilità di P F, avendo costui proceduto all'intervento di ristrutturazione del bene demaniale, senza segnalare - nonostante lo stato di evidente deterioramento delle orditure metalliche - la necessità di effettuare lavori più impegnativi di quelli da lui eseguiti in pochi giorni. Ha ravvisato anche la responsabilità di M L il quale, pur non rivestendo una posizione di garanzia, era dipendente dell'Ufficio tecnico del Demanio e, in tale qualità, aveva certificato l'inesistenza di problemi strutturali dell'edificio con relazione del 19.6.2012, nonostante non avesse alcuna specifica competenza tecnica ma solo amministrativa;
in tal modo cooperando colposamente nel reato, per avere rafforzato, nella concessionaria del bene, l'erronea convinzione di non dover operare interventi di carattere strutturale sull'edificio.

4. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati e il responsabile civile Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale.

5. Il difensore di M L e del responsabile civile Autorità Portuale lamenta quanto segue. I) Violazione di legge in relazione al rapporto di causalità tra la condotta del Maturanza e l'evento verificatosi. Si deduce che la relazione "falsamente tranquillizzante" che avrebbe indotto in errore la concessionaria fu redatta dal Maturanza oltre tre anni prima del crollo, mancando la prova che all'epoca del sopralluogo il ricorrente fosse in grado di percepire l'annmaloramento delle strutture in ferro. Il Maturanza non aveva nessuna posizione di garanzia, sicché non gli si possono addebitare i reati omissivi impropri oggetto di contestazione. II) Violazione di legge, relativamente agli obblighi e alla responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali dati in concessione. Si deduce che il concessionario di ogni bene demaniale è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso, ivi compresi gli obblighi di controllo, riparazione e sostituzione di parti strutturali dell'edificio. Ne deriva che, anche ammessa la valutazione errata del Maturanza, resta onere del concessionario provvedere agli obblighi previsti per legge e per contratto. III) Vizio di motivazione, per travisamento della prova in relazione alla condotta del ricorrente e agli effetti di tale condotta sull'evento verificatosi. Si contesta il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui la O avrebbe ricevuto e letto la relazione del Maturanza, per poi dare disposizioni di non fare troppi lavori né troppe ricerche sullo stato dell'edificio perché così aveva stabilito il Maturanza, non essendovi prova di tutto ciò. IV) Violazione di legge quanto al reato di cui al capo A), per insussistenza dei presupposti del disastro, trattandosi di crollo che ha interessato solo una piccola parte della terrazza, i cui mattoni sono caduti su un tratto di spiaggia interdetto ai bagnanti. Il fatto va più propriamente qualificato come rovina di edificio ex art. 676 cod. pen. V) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla misura della pena, non avendo la Corte territoriale specificamente trattato la posizione del Maturanza. VI) Violazione di legge, per erronea liquidazione delle spese di costituzione delle parti civili, in mancanza di alcun riferimento alle tariffe forensi.
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