Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24166
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI BR nato a [...] il [...] PO ST nato a [...] il [...] AT GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato LAGOMARSINO VINCENZO del foro di GENOVA in difesa delle parti civili TI IM e FA KA, che depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese chiede la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alle conclusioni del proc. gen. E' presente l'avvocato DEL FAVERO LUCA del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. RAIMONDO ROMANO del foro di GENOVA in difesa del responsabile civile non ricorrente AUTORITA' SISTEMA DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE e del ricorrente AT GI e che chiede l'accoglimento del ricorso. E presente l'avvocato PALTRINIERI DAVIDE del foro di GENOVA in difesa di TI BR e PO ST che riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26.4.2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato AB ST, ST NI e IG NZ responsabili in ordine al delitto (capo A) di cui agli artt. 113, 434, 449, cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro, colposamente cagionato il crollo della terrazza dell'immobile sito sul lungomare di Pegli, bene demaniale di proprietà dell'Autorità Portuale ed oggetto di concessione, unitamente all'arenile circostante, in favore della S.n.c. DR DO di ST AB & C.;
al crollo conseguivano lesioni personali colpose (capo B) in danno di alcuni avventori che si trovavano sul terrazzo dell'immobile adibito a ristorante (fatto del 19.8.2015).
2. La vicenda in disamina è stata così sinteticamente ricostruita dai giudici della Corte territoriale: - in data 14.6.2012 la Capitaneria di Porto segnalava alla Direzione Tecnica dell'Autorità Portuale di Genova che lo stabilimento balneare denominato Bagni DO - in Pegli - appariva in evidente stato di degrado e che occorreva valutare la situazione dell'area;
- in data 18.6.2012 veniva effettuato un sopralluogo da parte di due funzionari della Capitaneria di Porto e di NZ IG, in servizio all'Ufficio tecnico del Demanio, il quale con missiva 19.6.2012 attestava che lo stabilimento, nonostante l'efficienza delle strutture portanti, necessitava di interventi manutentivi da parte del concessionario, il quale veniva invitato a presentare al più presto all'Autorità portuale un progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria;
secondo il NZ si trattava prevalentemente di problemi di carattere estetico, inidonei a compromettere "le strutture portanti del manufatto";
- i lavori venivano iniziati da Ferrari Clara, all'epoca legale rappresentante della società concessionaria, il 27.6.2012 ed eseguiti dalla RAF Ponteggi S.r.l., di cui era legale rappresentante NI ST, a sua volta socio della S.n.c. DR DO;
- in data 1.8.2012 veniva comunicata all'Autorità portuale la fine dei lavori e la riapertura al pubblico dell'attività di ristorazione e stabilimento balneare;venivano eseguiti ulteriori lavori di messa in sicurezza dell'edificio, come richiesto dall'Autorità portuale, per cui la concessione demaniale veniva rinnovata il 30.12.2014 a nome Andra DO S.n.c. di ST AB, nel frattempo subentrata alla Ferrari in data 26.3.2013;
- in data 19.8.2015, nella tarda serata, si verificava il crollo della soletta a sbalzo in cemento armato aggettante sulla spiaggia e adibita a ristorante, sulla quale stavano cenando diverse persone, tra cui le parti civili FA, TT e EN, le quali precipitavano sull'arenile sabbioso sottostante, riportando varie lesioni, oltre a ripercussioni psicologiche. Nel corso delle indagini susseguenti all'evento veniva disposta consulenza tecnica dal PM, a seguito della quale venivano individuate le cause del crollo nell'estremo deterioramento delle orditure metalliche delle mensole dello sbalzo, completamente arrugginite e affette da un processo di ossidazione durato decenni, già presenti all'epoca di effettuazione dei lavori nell'anno 2012. 3. La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha ritenuto che l'intervento del 2012 era stato inadeguato e non risolutivo delle criticità profonde esistenti nell'edificio, non essendo stati affrontati i problemi strutturali ma solo quelli meramente estetici e funzionali dell'immobile. Ha quindi ritenuto, in primis, la responsabilità di ST AB, nella sua posizione di garante, quale amministratrice della società concessionaria al momento del crollo. EI si era limitata a far terminare i lavori in corso, persistendo nella condotta omissiva tenuta dalla Ferrari, per non avere negligentemente interpellato un ingegnere strutturista al quale sottoporre il quesito se fosse necessario pianificare un intervento risolutivo per la sicurezza dell'immobile. Ha ravvisato la responsabilità di NI ST, avendo costui proceduto all'intervento di ristrutturazione del bene demaniale, senza segnalare - nonostante lo stato di evidente deterioramento delle orditure metalliche - la necessità di effettuare lavori più impegnativi di quelli da lui eseguiti in pochi giorni. Ha ravvisato anche la responsabilità di NZ IG il quale, pur non rivestendo una posizione di garanzia, era dipendente dell'Ufficio tecnico del Demanio e, in tale qualità, aveva certificato l'inesistenza di problemi strutturali dell'edificio con relazione del 19.6.2012, nonostante non avesse alcuna specifica competenza tecnica ma solo amministrativa;
in tal modo cooperando colposamente nel reato, per avere rafforzato, nella concessionaria del bene, l'erronea convinzione di non dover operare interventi di carattere strutturale sull'edificio.
4. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati e il responsabile civile Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale.
5. Il difensore di NZ IG e del responsabile civile Autorità Portuale lamenta quanto segue. I) Violazione di legge in relazione al rapporto di causalità tra la condotta del NZ e l'evento verificatosi. Si deduce che la relazione "falsamente tranquillizzante" che avrebbe indotto in errore la concessionaria fu redatta dal NZ oltre tre anni prima del crollo, mancando la prova che