Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/2020, n. 4249

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Nella pronuncia che afferma il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'indicazione del plesso munito di giurisdizione è vincolante per le parti e consente a quello successivamente adito di sollevare di ufficio la questione di giurisdizione soltanto ove sia riproposta innanzi il giudice "ad quem" la medesima domanda originariamente formulata; per converso, il giudice adìto che, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, si trovi di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, difettando la medesimezza della causa, non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/2020, n. 4249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4249
Data del deposito : 19 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 4249-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSI CON ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - MOTIVI ATTINENTI ALLA - Presidente di Sezione - GIURISDIZIONE ANTONIO MANNA Ud. 28/01/2020 - ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU R.G.N. 20404/2018 MARIA GIOVANNA SAMBITO - Rel. Consigliere - Копигия Rep. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - e.u. A G -- Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - E V - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20404-2018 proposto da: L S SOC. COOP. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRE', rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIA MONEGATTI;
7 20 3 0 2 -ricorrente - PROVINCIA DI PARMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato F L B, rappresentata e difesa dall'avvocato L V;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

L S SOC. COOP. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRE', rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIA MONEGATTI;
- controricorrente all'incidentale - nonchè

contro

LAGHI GEMINI S.R.L.;
- intimata avverso la sentenza n. 697/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/03/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2020 dal Consigliere MARIA GIOVANNA SAMBITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., dei primi due motivi ed assorbiti gli altri del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
uditi gli avvocati Francesca Giuffrè, Eugenia Monegatti e Francesco Luigi Braschi per delega dell'avvocato Luca Verderi.

FATTI DI CAUSA

Ric. 2018 n. 20404 sez. SU - ud. 28-01-2020 -2- Il 18.6.2013, la Provincia di Parma aggiudicava alla Società Cooperativa Lago Scuro a r.l. la concessione d'uso della stazione turistica denominata "Rifugio Lagoni", e, con delibera n. 1395 del 21.6.2013, disponeva l'affidamento anticipato, consegnando la struttura l'8.7.2013. La Società Laghi Gemini, seconda classificata nella gara, adiva il TAR Parma, che, sospesa con ordinanza del 1°.8.2013, l'aggiudicazione e gli atti impugnati, li annullava, con sentenza del 16.1.2014. Ma la decisione, a sua volta sospesa con ordinanza del 5.3.2014, veniva riformata dal Consiglio di Stato, con sentenza del successivo 14.10.2014. In conseguenza di tali decisioni, la Provincia, che il 23.1.2014 aveva revocato la determinazione di avvio anticipato del servizio, disponeva, con atto del 21.10.2014, che I'Ufficio contratti provvedesse agli adempimenti necessari per la firma del contratto con la Cooperativa Lago Scuro, firma che, tuttavia, non aveva luogo. Con determinazione dirigenziale del 26.3.2015, l'Ente disponeva, quindi, la decadenza e la revoca dell'aggiudicazione definitiva, la risoluzione dell'esecuzione in avvio anticipato per grave inerzia dell'affidatario, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163 del 2006, nonchè l'escussione della cauzione. L'impugnazione propostal dalla Cooperativa avverso tale determinazione veniva dichiarata inammissibile, con sentenza n. 93 del 2016, dall'adito TAR di Parma, che affermava venire in rilievo un atto di autotutela privatistica dell'Amministrazione. Il Tribunale di Parma, adito, quindi, dalla Società, escludeva l'inadempimento della stessa e condannava la Provincia al risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio, per responsabilità precontrattuale, mentre riteneva devoluta al GA la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 C.C. Ric. 2018 n. 20404 sez. SU - ud. 28-01-2020 -3- La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 13.3.2018, dopo aver ritenuto corretta la statuizione relativa alla giurisdizione quanto al provvedimento di risoluzione per inadempimento del contratto avviato "in modalità anticipata", la declinava in favore di quella del Giudice Amministrativo in ordine al provvedimento di decadenza e revoca dall'aggiudicazione, emesso in aggiunta alla dichiarata risoluzione, ed in ordine alla domanda di condanna di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta dalla Cooperativa. Al riguardo, la Corte bolognese rilevava: che non era possibile elevare conflitto, avendo il Tribunale deciso, anche nel merito;
che, inoltre, la sentenza del TAR non aveva valore di giudicato né formale né sostanziale;
che, infine, l'Ente territoriale aveva eccepito il difetto di giurisdizione e riproposto la questione in seno all'atto d'appello. La Corte confermava, invece, l'insussistenza dell'inadempimento di Lago Scuro e rigettava, perché generica, la domanda della Provincia volta a conseguire il pagamento dei canoni per il periodo di assegnazione provvisoria e della successiva indennità per il periodo di occupazione sine titulo. Avverso la predetta sentenza, la Cooperativa Lago Scuro ha proposto ricorso in via principale con quattro, articolati, motivi. La Provincia di Parma ha resistito con controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale affidato ad otto motivi. La Cooperativa ha depositato controricorso al ricorso incidentale. La Società Laghi Gemini S.r.l. è rimasta intimata. La Provincia ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia "violazione degli artt. 342, 348;
violazione dell'art. 324 c.p.c. - la Corte ha ignorato il giudicato formatosi sulla questione della giurisdizione e sull'accertamento dell'inesistenza della "grave inerzia imputabile all'aggiudicataria";
violazione dell'art. 59 commi secondo e terzo L 69/2009 -divieto dopo la riassunzione di contestare la Ric. 2018 n. 20404 sez. SU - ud. 28-01-2020 -4- giurisdizione per le parti e divieto per il giudice di sollevare ex officio il conflitto negativo di giurisdizione oltre il limite posto dall'art. 59 comma tre cit.;
violazione dell'art 11 del Codice del Processo Amministrativo;
violazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 115 c.p.c. e art. 88 c.p.c. -abuso del processo -violazione degli artt. 24 e 111 comma due Costituzione". La ricorrente lamenta, in particolare, che i giudici territoriali non abbiano valutato che: a) l'appello avversario era inammissibile per la mancanza di specificità dei motivi ed improcedibile per la tardata costituzione della controparte;
b) per effetto del passaggio in giudicato formale della sentenza del TAR n. 93 del 2016, la decisione sulla giurisdizione era incontestabile;
c) la Provincia aveva posto in essere un comportamento processuale non ossequioso dei principi di correttezza e buona fede, avendo eccepito innanzi al G.A. la giurisdizione del G.O., per poi contestarla, una volta riassunto il giudizio innanzi a detto giudice, con evidente abuso del processo;
d) in assenza di elevazione di conflitto negativo di giurisdizione da parte del Tribunale ordinario, era precluso il potere di sollevarla ex officio, anche rispetto ai principi costituzionali che sanciscono il diritto ad una decisione di merito da ottenere in tempi ragionevoli.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura l'affermato difetto di

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