Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2022, n. 11191
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 5762/2019 R.G. proposto da: CESARETTI SERENELLA e ORAZI PAOLO, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell'avvocato G L S, che li rappresenta e difende, con l'avvocato F G, come da procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
INTRUM ITALY s.p.a., in persona del procuratore speciale N S, quale procuratrice speciale di Penelope SPV s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo n. 20, presso lo studio dell'avvocato C R, rappresentata e difesa dall'avvocato F Z come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
N. 5762/19 R.G. e nei confronti di CESARETTI SABATINO e CORVELLI SUSANNA
- intimati -
avverso la sentenza n. 708/2018 del TRIBUNALE di SPOLETO, depositata il 7.9.2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.12.2021 dal Consigliere relatore dr. S S;
viste le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa A M S, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
S C e P O - quali terzi datori d'ipoteca in favore di S C e S C, debitori della Cassa di Risparmio di Spoleto s.p.a. (poi, Cassa di Risparmio dell'Umbria s.p.a.) in forza di mutuo fondiario del 12.12.2008 - con citazione del 24.5.2013 proposero opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato dal creditore in data 15.5.2013, per l'importo di C 62.246,83, contestando sia il quomodo dell'esecuzione minacciata, che il diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata. In particolare, quanto al primo aspetto, lamentavano la mancata notifica del titolo esecutivo, ex art. 479 c.p.c., non potendo trovare applicazione la norma speciale di cui all'art. 41 T.U.B. in relazione ad un contratto che - benché così denominato - era tuttavia privo dei requisiti del mutuo fondiario, perché mirante a far ottenere ai debitori mera liquidità per estinguere precedenti esposizioni nei confronti del medesimo creditore;
inoltre, lamentavano la violazione dell'art. 603, comma 2, c.p.c., per non essere stati indicati i beni su cui si intendeva procedere. Quanto N. 5762/19 R.G. alla negazione del diritto di agire in executivis, poi, eccepivano la nullità del contratto sotto ulteriori diversi profili (vizio del consenso, sviamento dallo scopo tipico, ed in corso di causa per superamento del limite di finanziabilità). Ottenuta dal Tribunale di Spoleto in un primo tempo la sospensione dell'esecutività del titolo (pronuncia poi revocata dal Collegio in sede di reclamo ex art. 624 c.p.c.), l'adito Tribunale respinse in toto l'opposizione con sentenza del 7.9.2018. Rilevò il giudice del merito, in particolare, che il contratto azionato era da considerarsi non solo vero e proprio mutuo fondiario, ma pienamente valido ed efficace, anche in quanto tale, con conseguente applicabilità della speciale normativa derogatrice dettata dall'art. 41 T.U.B. Avverso detta sentenza, ricorrono per cassazione S C e P O, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste Intrum Italy s.p.a. (quale procuratrice di Penelope SPV s.r.I., cessionaria del credito) con controricorso, illustrato da memoria. S C e S C sono rimasti intimati. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 — Con il primo motivo, si lamenta falsa applicazione degli artt. 41 T.U.B. e 479 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, trattandosi di mutuo fondiario, non si rendeva necessaria la previa notifica del titolo esecutivo. Sostiene il ricorrente che il mutuo in questione - avendo la finalità di ripianare i debiti pregressi, sia personali che societari, dei debitori, ed essendo stata pure formulata l'eccezione
- ricorrente -
contro
INTRUM ITALY s.p.a., in persona del procuratore speciale N S, quale procuratrice speciale di Penelope SPV s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo n. 20, presso lo studio dell'avvocato C R, rappresentata e difesa dall'avvocato F Z come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
N. 5762/19 R.G. e nei confronti di CESARETTI SABATINO e CORVELLI SUSANNA
- intimati -
avverso la sentenza n. 708/2018 del TRIBUNALE di SPOLETO, depositata il 7.9.2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.12.2021 dal Consigliere relatore dr. S S;
viste le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa A M S, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
S C e P O - quali terzi datori d'ipoteca in favore di S C e S C, debitori della Cassa di Risparmio di Spoleto s.p.a. (poi, Cassa di Risparmio dell'Umbria s.p.a.) in forza di mutuo fondiario del 12.12.2008 - con citazione del 24.5.2013 proposero opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato dal creditore in data 15.5.2013, per l'importo di C 62.246,83, contestando sia il quomodo dell'esecuzione minacciata, che il diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata. In particolare, quanto al primo aspetto, lamentavano la mancata notifica del titolo esecutivo, ex art. 479 c.p.c., non potendo trovare applicazione la norma speciale di cui all'art. 41 T.U.B. in relazione ad un contratto che - benché così denominato - era tuttavia privo dei requisiti del mutuo fondiario, perché mirante a far ottenere ai debitori mera liquidità per estinguere precedenti esposizioni nei confronti del medesimo creditore;
inoltre, lamentavano la violazione dell'art. 603, comma 2, c.p.c., per non essere stati indicati i beni su cui si intendeva procedere. Quanto N. 5762/19 R.G. alla negazione del diritto di agire in executivis, poi, eccepivano la nullità del contratto sotto ulteriori diversi profili (vizio del consenso, sviamento dallo scopo tipico, ed in corso di causa per superamento del limite di finanziabilità). Ottenuta dal Tribunale di Spoleto in un primo tempo la sospensione dell'esecutività del titolo (pronuncia poi revocata dal Collegio in sede di reclamo ex art. 624 c.p.c.), l'adito Tribunale respinse in toto l'opposizione con sentenza del 7.9.2018. Rilevò il giudice del merito, in particolare, che il contratto azionato era da considerarsi non solo vero e proprio mutuo fondiario, ma pienamente valido ed efficace, anche in quanto tale, con conseguente applicabilità della speciale normativa derogatrice dettata dall'art. 41 T.U.B. Avverso detta sentenza, ricorrono per cassazione S C e P O, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste Intrum Italy s.p.a. (quale procuratrice di Penelope SPV s.r.I., cessionaria del credito) con controricorso, illustrato da memoria. S C e S C sono rimasti intimati. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 — Con il primo motivo, si lamenta falsa applicazione degli artt. 41 T.U.B. e 479 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, trattandosi di mutuo fondiario, non si rendeva necessaria la previa notifica del titolo esecutivo. Sostiene il ricorrente che il mutuo in questione - avendo la finalità di ripianare i debiti pregressi, sia personali che societari, dei debitori, ed essendo stata pure formulata l'eccezione
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