Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/05/2020, n. 9997

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Il fatto del terzo esclude la responsabilità contrattuale del ristoratore per i danni alla persona cagionati ad un cliente se integra gli estremi del caso fortuito e, cioè, quando è stato concretamente accertato che, osservando le regole di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., tale evento non poteva essere né previsto, né evitato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione d'appello, la quale aveva escluso la sussistenza del caso fortuito senza in concreto accertare se l'esagitazione di un cliente - che aveva urtato il cameriere e così determinato il rovesciamento di una pizza bollente sul danneggiato - fosse stata improvvisa oppure protratta da tempo e se il gestore del ristorante avesse precedentemente richiamato all'ordine l'avventore e la sua comitiva o, al contrario, tollerato la loro condotta).

Nel contratto di ristorazione (come in quello d'albergo o di trasporto) il ristoratore ha l'obbligo di garantire l'incolumità fisica dell'avventore quale effetto naturale del negozio ex art. 1374 c.c. derivante dall'art. 32 della Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui ha configurato la responsabilità contrattuale del ristoratore per le ustioni procurate ad un cliente da un cameriere che, dopo aver subito un urto, aveva rovesciato una pizza bollente sull'arto dell'avventore).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/05/2020, n. 9997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9997
Data del deposito : 28 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 09997/2 0 SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Contratto di ristorazione Danni Dott. RAFFAELE FRASCA Presidente - allapersona dell'avventore - Responsabilità del ristoratore per il fatto Dott. L R - Consigliere - del terzo - Accertamento - criteri Ud. 28/11/2019 - CC Dott. FRANCESCO M CILLO - Consigliere - RG.N. 4480/2018 Dott. M RTTI - Rel. Consigliere - hon9997 Rep. Dott. G P - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4480-2018 proposto da: } L A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 3, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M S, N M, MAURIELLO FELICE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ONESTO DI BONACORSA 7, presso lo studio dell'avvocato F C, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

01331 ле avverso la sentenza n. 4460/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 F M e M N, dichiarando di agire sia in proprio che quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore S M, convennero dinanzi al Tribunale di Roma, sezione di Ostia, A L, esponendo che la propria figlia minore S M, mentre si trovava all'interno del ristorante gestito dal convenuto, pati lesioni personali allorché uno dei camerieri, nel mentre serviva una pizza ancora fumante, la fece cadere sull'arto superiore della propria figlia, che ne restò ustionata. Chiesero perciò la condanna del convenuto al risarcimento dei danni M rispettivamente patiti.

2. Con sentenza 20 novembre 2008 n. 285 il Tribunale di Roma rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dai soccombenti;
la Corte d'appello di Roma, con sentenza 5 luglio 2017 n. 4460 accolse il gravame.

3. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello reputò che il gestore del ristorante dovesse ritenersi responsabile dell'accaduto ai sensi dell'articolo 1218 c.c.. La Corte d'appello ritenne dimostrato che “effettivamente il rovesciamento della pizza sul braccio di S M era stato cagionato da un caso fortuito e precisamente da un urto improvviso ed imprevedibile", inferto da un avventore alla cameriera intenta al servizio ai tavoli, e che la persona la quale Ric. 2018 n. 04480 sez. M3 - ud. 28-11-2019 -2- aveva malaccortamente urtato la cameriera era uno dei commensali della danneggiata. Soggiunse tuttavia la Corte d'appello che, dal momento che la vittima ed i suoi commensali costituivano una "comitiva di giovani turbolenta", fosse per il gestore del ristorante “del tutto prevedibile la possibilità che la cameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo, di talché avrebbero dovuto essere adottate delle adeguate cautele ed attenzioni".

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da A L con ricorso fondato su quattro motivi;
hanno resistito con controricorso F M, S M e M N. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le parti resistenti hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività. Tale eccezione è infondata. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 luglio 2017. Essa non è stata notificata per i fini di cui all'articolo 325 c.p.c. Poiché il presente giudizio è iniziato nel 2007, ed in ragione del suo oggetto non sfugge alla sospensione feriale dei termini, l'odierno ricorrente aveva a disposizione ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., per proporre il proprio ricorso per cassazione, un anno e 62 giorni (in virtù del cumulo della sospensione feriale dell'anno 2017 e di quella dell'anno 2018), decorrenti dal 5 luglio 2017. Il suddetto termine scadeva dunque il 5 settembre 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto il 2 febbraio 2018. 2. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1173, 1176, 1218 e 2043 c.c.. Ric. 2018 n. 04480 sez. M3 - ud. 28-11-2019 -3- Deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare la domanda proposta dagli attori come domanda extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., e di conseguenza addossar loro l'onere della prova della colpa e del nesso causale. Sostiene, a tal riguardo, il ricorrente che il contratto di ristorazione ha ad oggetto unicamente la fornitura, da parte del ristoratore, delle pietanze e delle bevande;
ne trae la conclusione che l'infortunio occorso ad un cliente durante il periodo in cui si trattiene nel ristorante, originato dalla condotta di un altro avventore, non rientrerebbe nel "programma contrattuale” cui si obbliga il ristoratore.

2.1. Il motivo è infondato. си Chi accede in un ristorante, stipulando per facta concludentia un contratto rientrante nel genus del contratto d'opera, ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica. Il contratto di ristorazione, infatti, nella sua

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