Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/11/2020, n. 25864
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In tema di trasporto internazionale marittimo, alla stregua della disciplina desumibile sia dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, sia dall'artt. 422 c.n., le operazioni di caricamento e stivaggio della merce riguardano attività accessorie al trasporto e rientrano nella sfera di rischio, costo e responsabilità del vettore, potendo eventuali clausole derogatrici (quali, nella specie, quella "free in and out") incidere sulle spese - e non sulla responsabilità - di quest'ultimo; ne consegue che, quando quelle attività vengano rese da un soggetto qualificabile come suo ausiliario, l'azione risarcitoria esercitabile dal destinatario della merce, per i danni dalla stessa subiti per effetto di negligenza o colpa nel loro svolgimento, è soggetta al termine di prescrizione annuale sancito dall'art. 438 c.n. e dall'art. VI, comma 4, della citata Convenzione, restando, invece, inapplicabile la corrispondente normativa riguardante l'appalto di servizi.
Alla mancata, specifica impugnazione della statuizione adottata dal giudice di merito - anche implicitamente ai fini della prescrizione - sulla natura, contrattuale o extracontrattuale, del titolo di responsabilità del convenuto, consegue il passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza, non potendo il giudice dell'impugnazione, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello, qualificare autonomamente e diversamente tale titolo, al fine di ritenere in ipotesi applicabile un diverso termine prescrizionale.
Sul provvedimento
Testo completo
258 64 -20 . .cey ORIGINALE .N F R C A Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TRASPORTO TERZA SEZIONE CIVILE MARITTIMO - DANNI ALLA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCE. Dott. D S - Presidente - R.G.N. 19103/2018 Dott. F D S - Consigliere - Cron. Dott. S O - Consigliere - Rep. Dott. F M C - Rel. Consigliere - CC 11/09/2020 Dott. C VE Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19103-2018 proposto da: с CEREAL MANGIMI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, Би VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato B I, rappresentata e difesa dagli avvocati A P e B P;
ricorrente -
contro
STATUS MARITIME S.A., con sede a Panama, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo 2020 studio dell'avvocato T M, che la 1330 rappresenta e difende;
controricorrente - nonché contro 1 ZACCARIA & CO S.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 765/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO. с и п 2
FATTI DI CAUSA
1. La motonave Georgios T imbarcò in un porto francese una partita di 2900 tonnellate di mais destinate alla s.r.l. Cereal Mangimi. Giunta la nave nel porto di Brindisi, la società destinataria della merce lamentò che parte della stessa risultava fortemente bagnata ed ammuffita, sospendendo per tale ragione le operazioni di scarico della nave. Da tale vicenda derivarono tre cause distinte davanti al Tribunale di Brindisi. Nella prima la s.r.l. Z, in qualità di agente raccomandatario della motonave Georgios T, convenne in giudizio la s.r.l. Cereal Mangimi, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato scarico della merce ed all'indebito trattenimento della nave nel porto in conseguenza del provvedimento di sequestro ottenuto dalla società convenuta. Questo giudizio, nel quale subentrò, in qualità di attore, la S.A. Status Maritime, armatore e proprietario della nave, fu poi riunito al secondo, promosso dal medesimo armatore nei confronti della s.r.l. Cereal с Mangimi, finalizzato ad ottenere l'accertamento del quantitativo di mais Ки effettivamente danneggiato rispetto al carico complessivo della nave. La s.r.l. Cereal Mangimi intraprese, a sua volta, la terza causa, nella quale convenne la s.r.l. Z, in qualità di agente raccomandatario, ed il comandante della nave affinché fossero condannati al risarcimento dei danni derivanti dall'avaria e conseguente perdita di 800 tonnellate di mais. Dopo aver ribadito l'esistenza di bagnamento e muffe sulla merce, la società attrice lamentò che il danno fosse stato accresciuto dalle operazioni di scarico che il comandante della nave aveva compiuto senza averne alcun potere (in particolare, lo scarico era avvenuto con una benna manovrata da gru che aveva determinato il rimescolamento del carico, col risultato che la merce danneggiata si era confusa con quella integra, rendendo poi impossibile la distinzione e l'utilizzazione dell'intero carico). I giudizi vennero riuniti e in corso di causa fu emessa ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter cod. proc. civ. per il pagamento della somma di lire 3 232.486.628 in favore della società Cereal Mangimi, nonché sentenza parziale di inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dalla società Status Maritime. Quindi il Tribunale adito pronunciò sentenza definitiva con la quale ritenne che la responsabilità dell'accaduto fosse da ricondurre alla società Z ed alla società Status Maritime nella misura della metà, dovendo l'altra metà considerarsi riconducibile a forza maggiore;
per cui, dopo aver determinato l'intero danno nella somma di lire 330 milioni, liquidò in favore della società Cereal Mangimi la metà dello stesso, pari a lire 165 milioni (euro 85.215), con conseguente obbligo di restituzione, in capo a quest'ultima, della somma di lire 67.486.620 (pari ad euro 34.854) ottenuta in eccesso in forza della citata ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter del codice di rito;
contestualmente, il Tribunale rigettò la domanda nei confronti del capitano della nave e le domande proposte dalla società Z e dalla società Status Maritime. Al fine di determinare il danno, il Tribunale recepì il contenuto della Бис terza c.t.u., svolta dal dott. V, la quale aveva escluso andando di - contrario avviso rispetto all'accertamento eseguito dall'Ufficio di sanità marittima del porto di Brindisi che l'intero prodotto fosse inutilizzabile _ per la presenza di tossine. Per cui, dando per pacifico che 800 tonnellate di mais erano state depositate in alcuni silos e poi distrutte, il Tribunale ritenne che la distruzione di quel carico non fosse da ricondurre a responsabilità esclusiva del trasportatore, ma anche «ad una non corretta lettura dei risultati e ad un non corretto prelievo dei campioni>>.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla società Cereal Mangimi ed in via incidentale dalla società Z e dalla società Status Maritime. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 12 luglio 2017, ha rigettato l'appello principale, ha accolto quello incidentale e, di conseguenza, ha ridotto la somma che le appellanti incidentali dovevano all'appellante principale, da quella di euro 85.215 a quella di euro 4 4.816,18, comprensiva di interessi e rivalutazione;
ha condannato l'appellante principale a restituire alla società Status Maritime la somma di euro 115.253,24, oltre interessi, ed ha condannato le appellanti incidentali al pagamento di un quarto delle spese dei due gradi di giudizio, in considerazione della sia pur modesta soccombenza.
2.1. Ha osservato la Corte territoriale che i motivi secondo, terzo e quarto dell'appello principale, da trattare congiuntamente, erano privi di fondamento. In ordine alla documentazione acquisita in sede dei due accertamenti tecnici preventivi svolti nei giudizi poi riuniti, la sentenza ha rilevato che l'accertamento del dott. M era stato prodotto dalla società Status Maritime insieme al proprio atto di citazione, per cui l'acquisizione era legittima, alla luce della giurisprudenza secondo cui le prove assunte in sede preventiva possono entrare nel materiale valutabile da parte del Кис giudice anche senza un provvedimento formale, essendo sufficiente la materiale acquisizione, purché non vi siano state violazioni del contraddittorio. Analogamente, era da considerare legittimo il richiamo alla consulenza del dott. Vergine in sede di accertamento tecnico preventivo;
tanto più che il dott. M era stato poi sentito come teste ed entrambi i tecnici erano stati autorizzati a servirsi di centri specializzati per l'esame dei campioni. Quanto alle presunte decadenze nelle quali sarebbe incorsa la società Status Maritime, la sentenza ha rilevato che la medesima aveva solo formulato difese e non eccezioni non rilevabili d'ufficio. In relazione, invece, al provvedimento emesso dalla locale ASL - che, secondo la tesi dell'appellante principale, il Tribunale aveva erroneamente disapplicato la Corte di merito ha osservato che tale disapplicazione rientra nei poteri del giudice. Comunque, la successiva c.t.u. svolta dal dott. V aveva posto in luce che non erano state le modalità di trasporto a determinare l'insorgere dei funghi tossici, che «buona parte del carico andato distrutto sarebbe stato invece utilizzabile per l'uso cui 5 era destinato e che la distruzione dell'intero carico era avvenuta per una non corretta campionatura e successiva adeguata indagine». Per cui, ha concluso la Corte, la distruzione era da ricondurre ad una causa di forza maggiore.
2.2. Tanto premesso, la Corte leccese è passata ad esaminare insieme i motivi residui dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale riguardanti la responsabilità per il danno sofferto dalla società Cereal Mangimi e l'effettiva entità del medesimo. -A questo proposito la sentenza dopo aver ricordato che nella responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ. è il danneggiato a dover dimostrare il fatto illecito, il danno e il nesso di causalità - ha rilevato che, alla luce delle consulenze svolte, era pacifica la sussistenza della responsabilità delle società Z e Status Maritime in riferimento al bagnamento di sole 30 tonnellate di mais. Risultava, infatti, dalla relazione del dott. M che la restante quantità era asciutta, di buona кис consistenza e di stagionatura adeguata. Quanto agli interventi di scarico svolti dal capitano della nave, la Corte d'appello ha rilevato che non risultava «alcun divieto per il capitano di intervenire sulla merce trasportata». Nonostante vi fosse la c.d. clausola free in and out, non emergeva alcun limite o divieto di manipolare la merce in capo al comandante della nave, il cui intervento, anzi, era stato animato dalla finalità di riduzione dei danni di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ., avendo egli solo cercato di isolare la merce bagnata da quella asciutta. Solo in un momento successivo, invece, la società Cereal Mangimi aveva chiesto l'intervento della Sanità Marittima (e poi della ASL), a seguito del quale era stato emesso il provvedimento n. 850 del 5 marzo 1999 secondo cui l'intero carico di mais era inutilizzabile per l'uso destinato (uso alimentare zootecnico). Richiamando, in particolare, il contenuto della relazione del c.t.u. dott. V, la Corte salentina ha osservato che la stessa era giunta alla conclusione che non vi erano nel 6 mais valori di aflatossina fuori norma e che, invece, erano state le modalità di trasporto e di stoccaggio a favorire lo sviluppo dei funghi tossici. Il c.t.u. aveva anche in vario modo censurato le conclusioni raggiunte nella relazione della ASL e della Sanità marittima, rilevando che i campioni non erano stati prelevati in modo corretto;
sicché «il carico di