Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 22017

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 22017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22017
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES EP, nato in [...] il [...] (CUI 045FQ96) avverso la sentenza del 20/12/2022 del Tribunale di Parma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il cittadino nigeriano EP ES, attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, impugna la sentenza del Tribunale di Parma dello scorso 20 dicembre, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato la pena per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di detenzione a fini di vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack (artt. 337, 582-585, cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), altresì disponendo il sequestro conservativo della somma di 235 euro, rinvenuta in suo possesso all'atto dell'arresto in flagranza e già sottoposta nell'immediatezza a sequestro probatorio.

2. Il ricorso consta di due motivi: I) illogicità e mancanza di motivazione in punto di esclusione dell'esistenza di cause di proscioglimento immediato a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., in ragione del mancato accertamento della effettiva natura delle sostanze e della quantità dell'eventuale principio attivo, perciò in ipotesi compatibili anche con un uso esclusivamente personale dell'imputato;
//) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sequestro conservativo: la motivazione è puramente di stile;
non v'è prova della provenienza illecita

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