Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2020, n. 1609

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In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2020, n. 1609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1609
Data del deposito : 24 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

1609/ 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE PIETRO CURZIO - Primo Presidente f.f. - AVVOCATI BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione Ud. 03/12/2019 - LUCIA TRIA - Consigliere - PU R.G.N. 18265/2019RG.N. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - hon 1609 Rep. MARIA GIOVANNA SAMBITO -Consigliere - с т - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE -- Rel. Consigliere - ANGELINA-M P ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18265-2019 proposto da: B FNIO, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA PRINCIPE UMBERTO 27, presso lo studio dell'avvocato A A, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO CARNUCCIO;

- ricorrente -

599 100 19

contro

DEGLI AVVOCATI DI C, CONSIGLIO DELL'ORDINE PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 22/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/04/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2019 dal Consigliere ANGELINA-M P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha concluso per il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione;
rigetto dell'impugnazione;
udito l'Avvocato Gennaro Maria Amoruso per delega dell'avvocato Paolo Carnuccio.

Fatti di causa

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che nei confronti dell'avv. Francescantonio B fu aperto procedimento disciplinare a seguito della nota datata 8 ottobre 2008 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ne aveva disposto il rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli artt. 476, 482, 640 e 56 c.p., per aver formato un falso verbale di udienza penale del Tribunale di Catanzaro attestante la sua presenza dinanzi al giudice in qualità di difensore, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto dell'annullamento della contravvenzione stradale elevata dal Comune di Firenze per un'infrazione commessa il giorno prima della data riportata nel verbale;
l'orario riportato nel verbale di Catanzaro (ore 8,30) induceva difatti a escludere la presenza dell'avvocato a Firenze il giorno prima nel momento (ore 18,14) nel quale risultava commessa la contravvenzione stradale. Successivamente, ossia in data 16 novembre 2010, il procedimento fu ripreso, poiché al Consiglio dell'ordine degli avvocati Ric. 2019 n. 18265 sez. SU - ud. 03-12-2019 -2- 1 era pervenuta copia della sentenza penale con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato l'avv. B alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati ascrittigli. Il procedimento disciplinare fu poi rinviato sino alla pronuncia della sentenza con la quale la Corte d'appello di

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