Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/12/2009, n. 28293

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In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/12/2009, n. 28293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28293
Data del deposito : 31 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16473/2006 proposto da:
FINVEST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliala in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato LUBERTO ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVALLO ROSARIA, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
DE NI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato POLITO GIUSEPPE LUIGI, giusta mandalo a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 165/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/02/2006 R.G.N. 842/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2009 dal Consigliere Dott. ROSELLI FEDERICO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso chiedendo alla Corte di pronunciare sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 2, per manifesta infondatezza del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con sentenza del 6 febbraio 2006 la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di accoglimento della domanda da proposta ON EI contro la datrice di lavoro s.p.a. ST onde ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 7 aprile 1999 al 30 aprile 2000 e la condanna al pagamento di differenze retribuitive;

che ad avviso della Corte legittimamente il Tribunale aveva dichiarato la contumacia della

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