Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 03025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 03025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03025
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WILK MATEUSZ JAKUB nato a CHRZANOW( POLONIA) il 23/09/1997 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato DI NATALE ALBERTO del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato TESSITORE GIUSEPPE del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, giusta delega depositata in udienza con allegata nomina e revoca del precedente difensore, in difesa di WILK MATEUSZ JAKUB che conclude riportandosi ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di M J W sono ascritti i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa denominata clan Schettino (capo 1), di concorso in tentate estorsioni (capi 2, 3), commesse il 20 maggio 2017 e il 9 aprile 2018, concorso in tentato omicidio (capo 4), fatto commesso il 22 settembre 2017;
fatti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e ai sensi dell'art. 71 d.lvo n. 159/2011. Con sentenza in data 11 novembre 2021 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 26 febbraio 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 3 e 4 e, riconosciuta l'attenuante della collaborazione e la continuazione fra i reati, l'aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione.

2. Il difensore di M J W ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata aveva pretermesso la considerazione della genuinità della scelta di collaborare, della giovane età e del comportamento processuale. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge nella applicazione dell'attenuante della collaborazione sottoposta al giudizio di comparazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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