Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/2022, n. 24839

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Nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/2022, n. 24839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24839
Data del deposito : 17 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

24839/22 RPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *SUCCESSIONI Dott. PASQUALE D'ASCOLA Presidente - -Consigliere - Dott. PATRIZIA PAPA Ud. 25/05/2022 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE FORTUNATO PU - R.G.N. 14860/2017, nonché -· Rel. Consigliere - Dott. MAURO CISCUOLO R.G.N. 17952/2019 сол 24839 · Consigliere - Dott. RMO C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14860-2017 proposto da: M V, M G, C A M, C G, C V, M F, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ISTRIA 12, presso lo studio dell'avvocato L A, che li rappresenta e difende giusta procura notarile in atti, in sostituzione del precedente difensore;

- ricorrenti -

contro

C I, rappresentata e difesa dall'avvocato PANTALEO ERNESTO BACILE giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

7 2 1 て 5 5 に 6 0 1 1 ·7 1 avverso la sentenza n. 1191/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/12/2016;
nonché sul ricorso riunito 17952-2019 proposto da: M V, M G GIORGINA ANNA, CUSI ANNA MARIA, C G, C V, MANTA FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA i ISTRIA 12, presso lo studio dell'avvocato L A, che li rappresenta e difende giusta procura notarile in atti, in sostituzione del precedente difensore;

- ricorrenti -

contro

C I, rappresentata e difesa dall'avvocato PANTALEO ERNESTO BACILE giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 331/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa PAOLA D'OVIDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili sia il ricorso avverso la sentenza non definitiva che quello avverso la sentenza definitiva, per il conflitto di interessi intercorrente tra le parti ricorrenti;
in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso avverso la sentenza definitiva;
Lette le memorie delle parti depositate in entrambi i ricorsi riuniti. RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata in data 11 febbraio 2008, C I, premettendo che in data 15/11/1996 era deceduta la madre Ric. 2017 n. 14860 sez. S2 ud. 25-05-2022-2- S Carmela, conveniva in giudizio il padre C A ed il fratello C G, nonché le nipoti, figlie della sorella C A M, onde procedere alla divisione dei beni caduti in successione. Evidenziava che in precedenza aveva richiesto la fissazione ex art. 481 c.c. del termine per l'accettazione dell'eredità per i fratelli Vincenzo ed A M, che avevano fatto decorrere lo stesso invano, e che quindi erano subentrate per rappresentazione, sempre che avessero dimostrato di avere accettato l'eredità, le figlie della sorella, M V, G e F. Chiedeva altresì di dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 14/6/2007, con il quale il padre aveva donato la propria quota ereditaria al figlio G. Si costituivano in giudizio i convenuti che non si opponevano alla divisione, assumendo che un terreno asseritamente caduto in successione era in realtà di proprietà esclusiva di C Anna Maria, e che l'atto di donazione della quota ereditaria era invece valido ed efficace. Le germane M sostenevano, invece, di avere accettato l'eredità, in parte per fatti concludenti ed in parte a mezzo della dichiarazione resa dai genitori di M F, essendo la stessa all'epoca minorenne. 다 Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 24 ottobre 2013, all'esito della CTU, sul presupposto che le parti non avessero contestato il progetto di divisione, lo approvava assegnando i beni ai condividenti, con la formazione di quattro quote, di cui una assegnata all'attrice, una al coniuge della de cuius, una al convenuto G ed un'altra alle sorelle M. Avverso tale ordinanza hanno proposto appello C G, M V, F e G, notificando l'appello Ric. 2017 n. 14860 sez. S2 - ud. 25-05-2022 -3- anche a C V e C A M, quali chiamati all'eredità di C A, defunto nel corso del giudizio senza che però l'evento fosse stato formalmente comunicato dal suo difensore. Si costituivano C V ed A M che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva anche C I, che a sua volta proponeva appello incidentale. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza non definitiva n. 1191 del 7 dicembre 2016, rigettava l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale dichiarava prescritto il diritto delle sorelle M ad accettare l'eredità della nonna, disponendo per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza. Rigettata l'eccezione dell'originaria parte attrice di improcedibilità dell'appello principale nonché di inammissibilità dello stesso appello, riteneva che con il gravame fossero state però avanzate alcune richieste nuove, e come tali inammissibili, quanto alla pretesa di escludere C A dal novero dei coeredi e di tenere conto anche dei costi sostenuti da ogni singolo coerede per i miglioramenti dei beni comuni. Osservava poi che l'atto di appello era stato notificato a C Vincenzo ed A M, nella qualità di chiamati all'eredità del padre, deceduto nel corso del giudizio. I giudici di appello rilevavano che effettivamente, ancorché il Tribunale avesse adottato un'ordinanza per la definizione della divisione, la scelta della forma del provvedimento era erronea, essendo invece tra le parti insorte delle contestazioni, ma ciò legittimava, alla luce della più recente giurisprudenza, la Ric. 2017 n. 14860 sez. S2 - ud. 25-05-2022 -4- proposizione dell'appello, come appunto correttamente avevano fatto le parti. Erano, quindi, disattese tutte le censure mosse alla stima dei beni ed alla loro valutazione da parte del consulente d'ufficio, e ciò anche in relazione all'esatta consistenza dell'appartamento assegnato all'attrice con l'ordinanza impugnata. Inoltre, non vi era prova di abusi edilizi, avendo l'attrice mostrato di voler sanare ogni irregolarità e trovando la situazione attuale dell'immobile assegnato alla stessa attrice, corrispondenza negli atti depositati presso il Comune di Tuglie. In relazione all'atto di donazione della quota, la Corte d'Appello rilevava che l'ordinanza impugnata aveva diviso i beni sul presupposto dell'invalidità di tale atto, avendo incluso tra i condividenti anche C A, cui aveva assegnato una quota. Tale punto però non era stato fatto oggetto di un espresso motivo di appello, in quanto solo nelle conclusioni in maniera non perspicua si era fatto riferimento allo stesso "a meri fini collazionatori". Era disatteso anche il motivo di appello principale relativo alla liquidazione delle spese del giudizio cautelare, mentre quanto alla legittimazione processuale degli eredi di C A, deceduto in data 21/7/2009, a fronte della deduzione dell'appellante secondo cui sarebbe stato necessario evocare in giudizio i suoi eredi, la Corte d'Appello evidenziava che a tal fine erano stati evocati in giudizio in appello anche C Vincenzo e C A M, quali figli del defunto. E' pur vero che questi nel costituirsi avevano dedotto di non avere accettato l'eredità paterna, ma secondo la sentenza impugnata era invece loro onere quello di dimostrare di avere effettivamente rinunciato all'eredità, indicando la presenza di altri chiamati all'eredità. Ric. 2017 n. 14860 sez. S2 - ud. 25-05-2022 -5- Per l'effetto doveva concludersi che il litisconsorzio processuale fosse stato ben garantito con la loro evocazione in giudizio. Poiché però il giudizio di primo grado si era svolto anche con la partecipazione del coerede C A, la divisione dell'eredità della S doveva avvenire prevedendo la formazione di una quota da destinare alla stirpe di C Antonio, e ciò in quanto il principio dell'universalità della divisione è derogabile allorché le parti lo richiedano e vi sia accordo degli altri ovvero qualora questi non chiedano di estendere la divisione all'intero asse. La sentenza riteneva, invece, fondato l'appello incidentale di C I quanto alla domanda di accertare la prescrizione del diritto di accettare l'eredità delle nipoti M. La deduzione delle convenute M G e V di avere compiuto atti di accettazione tacita si scontrava però con il rilievo che tutti gli atti indicati a tal fine risalivano ad una data successiva al decennio dall'apertura della successione, mentre quanto a M F, non risultava che fosse mai stata compiuta un'accettazione formale e con beneficio di inventario da parte dei genitori, essendo la stessa ancora minorenne prima dell'introduzione del giudizio, così che ogni eventuale dichiarazione resa dai genitori, ma non connotata dalle forme prescritte dalla legge, era del tutto inefficace. Doveva quindi affermarsi la maturazione della prescrizione del Ө diritto di accettare le eredità delle sorelle M, e quindi l'eredità della S andava distribuita tra il coniuge superstite ed i figli I e G, dovendo la causa essere rimessa in istruttoria per adeguare il progetto di divisione alle nuove quote stabilite in sentenza. Ric. 2017 n. 14860 sez. S2 - ud. 25-05-2022 -6- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C G, M V, M G, M F, C A M e C V sulla base di cinque motivi. C I ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Nel frattempo, il giudizio proseguiva dinanzi alla Corte d'Appello che disponeva l'integrazione della CTU alla luce del contenuto della sentenza non definitiva. Quindi depositata l'integrazione, la Corte d'Appello di Lecce con sentenza definitiva n. 331 del 2 aprile 2019 approvava il progetto di divisione di cui all'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, assegnando le quote come da dispositivo. Rilevava la Corte distrettuale che correttamente il CTU aveva provveduto a redigere un nuovo progetto di divisione che comprendeva tre quote, anziché quattro, e ciò stante la dichiarata prescrizione del diritto di accettare l'eredità delle sorelle M. Quanto alle critiche mosse all'operato dell'ausiliario d'ufficio, la sentenza, pur reputando non vincolanti

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