Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2022, n. 23490

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2022, n. 23490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23490
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10923-2017 proposto da: ES ED, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI;

- ricorrente -

contro

COIM TECH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAPOLEONE III N. 28, Oggetto R.G.N. 10923/2017 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU presso lo studio dell'avvocato ROBERTO SARRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MANUEL MACCARINELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 43/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/02/2017 R.G.N. 420/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTO

1. Con sentenza 7 febbraio 2017, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello di HM IN avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di accertamento della nullità dei plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi tra il 5 settembre 2005 e il 12 luglio 2014 e di conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatrice Coim Tech s.r.l. e del suo diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno.

2. Come già il Tribunale, essa ha ritenuto la decadenza del lavoratore dall’impugnazione di tutti i contratti di somministrazione a tempo determinato anteriori agli ultimi due (dal 5 al 31 maggio 2014 e dal 16 giugno al 12 luglio 2014, impugnati il 16 luglio 2014), per l’applicabilità dell’art. 32 l. 183/2010 anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato, variando, rispetto a quelli ad essa successivi, soltanto la data di decorrenza dalla sua entrata in vigore e, dopo la legge n. 10/2011 (cd. “milleproproghe”) a definitiva soluzione dell’applicazione della disciplina transitoria prevista per i contratti a tempo determinato anche a quelli in somministrazione, dal 1° gennaio 2012. La Corte bresciana ha inoltre escluso la configurabilità di un unico rapporto di lavoro, in assenza di una prestazione continuativa di attività tra un contratto e l’altro.

3. Quanto agli ultimi due, tempestivamente impugnati, essa ne ha rilevato la stipulazione in regime di acausalità, peraltro in assenza di loro contestazione sotto il profilo della causale, negando pure il diritto rivendicato dal lavoratore di assunzione, a norma della previsione dell’art.4 CCNL metalmeccanici del 20 gennaio 2008 (di acquisizione di un tale diritto a seguito della prestazione presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia di periodi di lavoro con contratto a termine, sia di periodi di missione con contratto di somministrazione, per oltre 44 mesi), essendo egli stato occupato presso Coim Tech s.r.l. per un tale periodo, ma esclusivamente in somministrazione, senza alcun periodo con contratto a tempo determinato. E pertanto assegnato all’utilizzatrice per scelta esclusiva della somministratrice Humana, non condizionante la prima.

4. Con atto notificato il 21 aprile 2017, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società utilizzatrice ha resistito con controricorso.

5. In esito a fissazione in adunanza camerale e comunicazione di memorie delle parti, ai sensi dell’art. 380bis1 c.c., in risposta alla requisitoria del P.G., sul rilievo del difetto dei presupposti per la sua trattazione con tale regime, la causa è stata quindi rimessa all’odierna pubblica udienza.

6. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, nel senso dell’accoglimento del secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetto del primo e assorbimento del terzo.

7. Il ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel rispetto dell’ordine logico – giuridico delle questioni poste, appare pregiudiziale l’esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione degli artt. 117, primo comma Cost. in relazione all’art. 5, quinto comma della Direttiva 2008/101/CE e degli artt. 28 d.lgs. 276/2003, 1344 c.c., per avere la Corte territoriale escluso alcun limite all’utilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in somministrazione, pur rimettendone la legge applicabile ratione temporis (art. 22, secondo comma d.lgs. 276/2003, di proroga del contratto di lavoro, con il consenso scritto del lavoratore, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore;
poi abrogato dall’art. 55, primo comma d.lgs. 81/2015) la regolamentazione alla contrattazione collettiva, che disponeva il limite massimo, formalmente rispettato, di proroga del periodo di assegnazione iniziale per sei volte nell’arco di 36 mesi (art. 42 CCNL lavoratori somministrati del 16 maggio 2008) e interpretato l’art. 4 del CCNL citato nella superiore parte espositiva nel senso dell’abuso della precarizzazione del rapporto. E per avere, in tal modo, essa adottato un’interpretazione non comunitariamente orientata, per il mancato rispetto della prescrizione della Direttiva denunciata (sul lavoro tramite agenzia

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi