Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2022, n. 28226

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2022, n. 28226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28226
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: J E nato il 29/09/1985 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA A R;
il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO,ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, confermando la condanna di E J per il reato di cui all'art. 589 bis e 589 ter cod. pen. commesso in danno di A V il 20 settembre 2017 e rideterminando la pena inflitta, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 20 settembre 2017 a Battipaglia. Secondo la ricostruzione effettuata nelle due sentenze di merito, conformi, J alla guida della sua autovettura Opel Insigna, giunto in prossimità di una curva destrorsa lungo la strada provinciale 312 a carreggiata singola divisa in mezzeria da striscia continua, ad una velocità stimata fra i 142 e ì 156 km/h, con un limite fissato in segnaletica di 30 km/h, aveva perso il controllo dell'auto e, invadendo la corsia di marcia opposta, aveva impattato violentemente contro una Fiat Grande Punto, condotta da A V che era deceduto sul colpo. Dopo l'impatto l'imputato si era dato a repentina fuga. J dai giudici di merito è stato ritenuto responsabile della morte del V, per negligenza, 'mprudenza ed imperizia, e per aver violato gli articoli 4, 140, 141, 142, 143, e 189 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. 3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi.

3.1 Con il primo, ha dedotto violazione della legge penale e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di Appello nel confermare la responsabilità penale del J, si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e a dichiarare in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza rispondere in maniera puntuale agli specifici motivi di impugnazione.

3.2 Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 589 ter cod. pen. per essersi l'imputato dato alla fuga. Il teste Cristian Let, che viaggiava nell'auto condotta dall'imputato e che pure nell'incidente era rimasto ferito, sentito nel corso del giudizio abbreviato, aveva dichiarato che J o aveva estratto all'auto dopo l'incidente ed era
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