Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2021, n. 20230
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TENZA 5-1 sul ricorso 5185-2016 proposto da: C G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIOMI 252, presso lo studio dell'avvocato L S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V D R;- ricorrenti -contro S N, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, 26, presso lo studio dell'avvocato M L F, che lo rappresenta e difende;- ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 902/2015 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 19/08/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2020 dal Consigliere Dott. G T;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. uditi l'avv. Saccone per il ricorrente e l'avv. La Fa per la controricorrente. FATTI DI CAUSA G C, nella sua qualità di amministratore delegato, ex art.1106 c.c., dai proprietari della strada interpoderale sita in Sutri, Località Monteguerrano, quale derivata dalla lottizzazione del terreno già di proprietà della società Monteguerrano S.p.A., chiedeva e otteneva, dal Giudice di pace di Ronciglione, ingiunzione di pagamento nei confronti di S N, per la somma di € 3.749,61, a titolo di contributo pro quota per le opere di manutenzione, conservazione e godimento della strada poderale. La S, infatti, essendosi resa acquirente dalla società di una porzione di terreno, aveva acquistato anche una porzione della strada, in conformità a quanto indicato negli atti di vendita. Nel ricorso per ingiunzione, a sostegno della richiesta, si precisava che l'assemblea ordinaria dei comproprietari, in data 19 giugno 2011, aveva approvato il bilancio consuntivo relativo al periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011;e che il relativo riparto non era stato impugnato nei termini di legge dalla S, tenuta quindi al pagamento della somma sopra indicata, pari a quanto da lei dovuto in base al riparto approvato dall'assemblea. Si precisava ancora che, nella stessa data, l'assemblea dei comproprietari della strada aveva provveduto alla designazione di G C quale amministratore delegato per la gestione e amministrazione della comproprietà, inclusi i poteri di azione per ottenere il pagamento delle quote di partecipazione alle spese della comunione, deliberate dall'assemblea dei comunisti. Contro il decreto la S proponeva opposizione, deducendo, a sostegno della stessa, la nullità della deliberazione sotto una molteplicità di profili: a) difetto delle maggioranze prescritte per le deliberazioni relative all'oggetto;b) deliberazione avvenuta anche su ordini del giorno Ric. 2016 n. 05185 sez. 52 - ud. 04-12-2020 -2- che riguardavano non i comproprietari della strada, ma il Consorzio costituito per la gestione di essa, al quale l'opponente era estranea;c) la mancanza di un criterio di riparto delle spese e della tabella millesimale;d) la mancanza di una preventiva e congrua informazione sul contenuto oggetto della delibera. L'opponente eccepiva inoltre la carenza di mandato al difensore, che avrebbe dovuto essere conferito per atto notarile, sottoscritto da tutti i comproprietari;deduceva ancor la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, perché il preventivo e il consuntivo erano relativi anche a spese riguardante un ente differente dall'assemblea dei comunisti;eccepiva infine la prescrizione del credito. Instauratosi il contraddittorio, il giudice di pace rigettava l'opposizione, in base al rilievo che, in assenza di impugnazione, la deliberazione di riparto costituiva titolo idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, essendo vincolante anche per gli assenti e i dissenzienti. Contro la sentenza la S proponeva appello, che era accolto dal Tribunale di Viterbo in forza delle seguenti considerazioni. In primo luogo, il primo giudice non aveva motivato "in ordine alla ritenuta partecipazione della S ovvero alla estensione alla stessa della efficacia delle delibere adottate dagli organi consortili e non dagli organi della comunione";in secondo luogo, la deliberazione, posta a fondamento della pretesa, non era stata adottata dall'assemblea dei comproprietari, ma dal Consorzio costituito per l'amministrazione della strada;in terzo luogo l'ingiunzione, emessa sulla scorta della stessa delibera, comprendeva anche voci di spesa riferibili a beni che non erano oggetto di comproprietà, come le spese per l'apposizione di un cancello, quelle relative a strade non asfaltate che si diramavano dalla strada principale e le spese legali e postali, che dovevano perciò rimanere a carico del Consorzio, al quale la S non aveva aderito. Ric. 2016 n. 05185 sez. 52 - ud. 04-12-2020 -3- Per la cassazione della sentenza il Chierchia, nella qualità, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la S con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi. Le parti hanno depositato memorie.
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