Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 00796

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 00796
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00796
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5125/2013proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente –

contro

Mythos Arkè S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del liquidatore pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 15/24/2012, pronunciata il 10 gennaio 2012 , depositata il 24 gennaio 2012e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dal consigliere A Gex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. r.g. n. 5125/2013 Cons. est. A G Viste le conclusioni scritte, con cui il P.G. G L ha chiesto l’accoglimento delprimo e terzo motivo di ricorso , assorbiti il secondo, il quarto ed il quinto. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle entrate ricorre con cinque motivicontro l a società Mythos Arkè S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa,avverso la sentenza n.15/24/2012,pronunciata il 10 gennaio 2012, depositata il 24 gennaio 2012 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell a società controla decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano , cheaveva respinto il ricorso introduttivo dellacontribuente relativo all a cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art.36 bis d.P.R. n.600/1973, con cui l’ufficio aveva recuperato , ai fini Ires, alcuni importi indebitamente portati in compensazione nella dichiarazione Unico 2006. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 marzo2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Con ordinanza del 9 marzo 2022, la Corte rinvia il processo a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine per provvedere, ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ., all’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti del concessionario della riscossione. Il ricorso veniva nuovamente fissato per l’udienza pubblica del 21 dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che parte ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, che è rimasto intimato.

1.1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la nullità r.g. n. 5125/2013 Cons. est. A G della sentenza impugnata per inosservanza degli artt.18 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la deduzione della contribuente, secondo la quale il recupero dell'ufficio si fondava su errori formali della dichiarazione, tempestivamente corretti, era una domanda nuova, fondata su dati di fatto e ragioni di diritto assolutamente e radicalmente nuovi rispetto a quanto genericamente dedotto nel ricorso di primo grado, vale a dire che gli omessi versamenti in realtà non sussistevano. Dunque la deduzione della società, accolta in grado di appello, fuoriusciva dal legittimo themadecidendum del giudizio di primo grado (tanto che bene aveva fatto la C.t.p. a ritenerla inammissibile, perché introdotta nel giudizio solo con memoria illustrativa);
la sua riproposizione in grado di appello concretava domanda nuova ex art. 57 d.lgs. n. 546/92, da dichiarare inammissibile anche d’ufficio. Ritiene la ricorrente che sarebbe palese la nullità della sentenza, laddove accoglie la deduzione della controparte secondo la quale la cartella si fonda esclusivamente su errori formali del modello Unico 2006, prontamente corretti con dichiarazione integrativa.
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