Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2020, n. 32909
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADDARI ERMANNO nato a Civitella del Tronto 11 12 aprile 1951 avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara resa il 7 luglio 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
sentite le conclusioni del Procuratore generale F B che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pescara ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di E A, indagato per il reato previsto dall'articolo 512 bis codice penale, avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara il 25 maggio 2020, avente ad oggetto un telefono cellulare, un computer portatile, varie carte di credito e bancomat e alcuni fogli A4. 2.Avverso il detto provvedimento, con atto depositato il 23 dicembre 2019, ha proposto ricorso l'A , nella veste di indagato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assolvimento dello specifico obbligo motivazionale sulle deduzioni difensive. Il Tribunale di Pescara avrebbe omesso di motivare sul principale ed unico motivo di riesame del decreto di sequestro, fondato sulla circostanza che i beni sequestrati sono di proprietà e nel possesso di altro soggetto diverso dal ricorrente, sicché il provvedimento è ingiusto, illegittimo ed erroneo. Il tribunale invece ha fornito una motivazione eccentrica rispetto all'istanza di riesame, che si fonda sul difetto di legittimazione passiva nei confronti di un
sentite le conclusioni del Procuratore generale F B che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pescara ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di E A, indagato per il reato previsto dall'articolo 512 bis codice penale, avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara il 25 maggio 2020, avente ad oggetto un telefono cellulare, un computer portatile, varie carte di credito e bancomat e alcuni fogli A4. 2.Avverso il detto provvedimento, con atto depositato il 23 dicembre 2019, ha proposto ricorso l'A , nella veste di indagato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assolvimento dello specifico obbligo motivazionale sulle deduzioni difensive. Il Tribunale di Pescara avrebbe omesso di motivare sul principale ed unico motivo di riesame del decreto di sequestro, fondato sulla circostanza che i beni sequestrati sono di proprietà e nel possesso di altro soggetto diverso dal ricorrente, sicché il provvedimento è ingiusto, illegittimo ed erroneo. Il tribunale invece ha fornito una motivazione eccentrica rispetto all'istanza di riesame, che si fonda sul difetto di legittimazione passiva nei confronti di un
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